Eureka Previdenza

Cumulo pensione-redditi da lavoro

Prepensionamento

Ai prepensionamenti sono applicate le disposizioni di carattere generale regolanti il cumulo delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro (vedi messaggio 4656 del 29/07/99).

Prepensionamenti liquidati con meno di 40 anni di anzianità contributiva

Redditi da lavoro dipendente
La pensione è incumulabile con il reddito da lavoro dipendente fino a concorrenza del reddito stesso (la trattenuta non può essere superiore all'importo della pensione).

Al compimento dell'età pensionabile, la pensione di anzianità è equiparata alla pensione di vecchiaia (circ.91/95)
Redditi da lavoro autonomo (circolare 118/99 e circolare 87/2006)

(nessuna trattenuta per le pensioni con decorrenza fino al 01/95 compresa)

Decorrenza

Requisito di vecchiaia al 31.12.94 GP1AXE3 prepensionamento Al compimento dell'età prevista per la Vecchiaia
Compresa tra 1° febbraio 95 e      30 settembre 96 SI 3 (Pensione -Minimo)/2 Nessuna trattenuta
NO 7 (Pensione -Minimo)/2 (Pensione-Minimo)/2
Compresa tra 1° ottobre 1996 e

31 dicembre 1997

SI 3 Fino al 12/97:Pensione-quota contributiva                              Da 1/98:(Pensione -Minimo)/2 Nessuna trattenuta
NO 7 Fino al 12/97:Pensione-quota contributiva                        Da 1/98:(Pensione-Minimo)/2 Fino al 12/97:Pensione-quota contributiva                        Da 1/98:(Pensione-Minimo)/2
Successiva al

31 dicembre 1997

SI 3 (Pensione -Minimo)/2 Nessuna trattenuta
NO 7 (Pensione -Minimo)/2 (Pensione -Minimo)/2

Prepensionamenti liquidati con più di 40 anni di anzianità contributiva (circ118/99)

A decorrere dal 1° gennaio 2001 i prepensionamenti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Per stabilire se l’anzianità contributiva sia o meno pari a 40 anni ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, deve essere valutata la contribuzione utile ai fini del diritto, ovvero, se più favorevole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico, compresa la contribuzione utilizzata successivamente al pensionamento per la liquidazione di supplementi (v.circolare n.22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n.4233 del 23 luglio 1999).
Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001 le rate spettanti dal 1° gennaio 2001 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo o dipendente.
Per i periodi anteriori al 1/2001 vedi le pensioni di anzianità

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