Eureka Previdenza

Circolare 87 del 3 luglio 2006

Oggetto:
Prepensionamenti con decorrenza 1° gennaio 1995 in favore di dipendenti di aziende in crisi. Regime di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 20335 e n. 20336 del 2005.
SOMMARIO:

Ai titolari di trattamenti pensionistici anticipati, liquidati con decorrenza 1° gennaio 1995, si applica il regime di cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo in quanto hanno raggiunto entro il 31 dicembre 1994 i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità.

1. Premessa

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha pronunciato le sentenze n. 20335 e n. 20336 del 29 settembre 2005 concernenti la questione del regime di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo cui devono ritenersi sottoposti i prepensionamenti liquidati con decorrenza 1° gennaio 1995.
La tematica si riconduce all'interpretazione dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 come modificato dall'articolo 11, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
L'articolo 10, comma 8, nel testo originario disponeva tra l’altro che ai lavoratori, che alla data del 31.12.1993 avevano "maturato il diritto a pensionamento" entro tale data e ne ottenevano il trattamento nel corso del 1994, continuavano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa.
Le disposizioni, come modificate, prevedono, tra l’altro, che ai lavoratori che alla data del 31.12.1994 "hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità" continua ad applicarsi la previgente normativa, se più favorevole, cioè il regime di totale cumulabilità della pensione con il reddito da lavoro autonomo.
Ciò posto è sorto il problema di stabilire se in tale contesto normativo debbano essere ricompresi anche i trattamenti di prepensionamento liquidati in favore di soggetti che alla data del 31.12.1994 possano far valere l'anzianità contributiva minima che, maggiorata dell'anzianità convenzionale, abbia consentito il pensionamento con decorrenza 1.1.1995.
In coerenza con la formulazione letterale della modifica sono state fornite istruzioni con circolare n. 91 del 31.3.1995, p. 5.
Pertanto l'Istituto non ha ritenuto applicabile ai titolari di prepensionamento avente decorrenza 1° gennaio 1995 la norma derogatoria al regime di cumulo pensioni - redditi da lavoro di cui all'articolo 11 della citata legge n. 537 e ha applicato anche ai predetti prepensionamenti, come a quelli conseguiti successivamente, le vigenti disposizioni di carattere generale regolanti il cumulo delle pensioni di anzianità con redditi da lavoro, comportanti tra l’altro la cumulabilità parziale con i redditi da lavoro autonomo.
Peraltro l’Istituto con messaggio n. 4656 del 29.7.1999 ha sospeso le iniziative per il recupero delle somme ritenute incumulabili per i soggetti di cui sopra, nel caso di svolgimento di attività autonoma, come richiesto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 20335 e 20336 del 2005

Sulla questione del regime di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo cui devono ritenersi sottoposti i prepensionamenti liquidati con decorrenza 1° gennaio 1995 si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le sentenze n. 20335 e 20336 del 2005, in quanto si trattava di problematica che aveva dato luogo a contrasto di giurisprudenza.
La Suprema Corte, esaminando il caso di un pensionamento anticipato di anzianità, ha affermato che la questione del cumulo tra pensionamento anticipato e reddito da lavoro autonomo va risolta sulla base delle disposizioni che lo hanno reiteratamente regolato, richiamando le regole previste per le pensioni di anzianità.
Infatti le molteplici normative che hanno introdotto, nei diversi settori, il pensionamento anticipato hanno provveduto a regolamentarne il regime di cumulo con i redditi, facendo espresso richiamo alla disciplina del cumulo prevista per le pensioni di anzianità.
La Corte ha osservato che la “maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva” viene concessa per il periodo necessario al compimento dei trentacinque anni, per cui la posizione previdenziale dell’interessato viene ad essere completata integralmente prima dell’erogazione della pensione.
In altri termini, afferma la Corte, nel momento in cui viene erogata la pensione, la maggiorazione dell’anzianità contributiva utile è già stata considerata.
Conseguentemente al 31 dicembre 1994 la maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva risulta già concessa e i requisiti minimi sono stati quindi conseguiti.
Muovendo dal principio secondo cui le pensioni anticipate sono equiparate - quanto alla disciplina del cumulo con i redditi da lavoro - alle pensioni di anzianità e muovendo altresì dalla disposizione transitoria - che prevedeva il diritto al cumulo integrale con il lavoro autonomo esclusivamente a coloro i quali, alla data del 31 dicembre 1994 erano titolari di pensione, ovvero, alla medesima data, avevano raggiunto i requisiti minimi per la pensione di anzianità o di vecchiaia (articolo 10, comma 8, decreto legislativo n. 503/93, come modificato dall’articolo 11 della legge n. 537/93) - la Corte conclude che nella predetta disposizione transitoria rientrano i beneficiari del pensionamento anticipato.
Ciò in quanto tali soggetti, attraverso la maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva prevista dalla legge, hanno acquisito i requisiti contributivi minimi al 31 dicembre 1994.

3. Regime di cumulo per i prepensionamenti con decorrenza 1° gennaio 1995

Si forniscono le seguenti istruzioni concernenti il regime di cumulo dei prepensionamenti liquidati con decorrenza 1° gennaio 1995.
Considerato che, come rilevato dalla Corte di Cassazione, le normative che hanno introdotto il pensionamento anticipato hanno provveduto a regolamentarne il regime di cumulo con i redditi, facendo espresso richiamo alla disciplina del cumulo prevista per le pensioni di anzianità, le istruzioni si riferiscono ai prepensionamenti di anzianità ed ai prepensionamenti di vecchiaia.
Nei confronti dei titolari dei suddetti prepensionamenti trova applicazione il regime di totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo.
Pertanto ai predetti soggetti devono essere rimborsate, d’ufficio nei limiti della prescrizione decennale, le somme trattenute a titolo di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo, semprechè nei confronti degli interessati non sia intervenuta sentenza negativa del diritto passata in giudicato.
In caso di sentenza negativa le somme in parola sono dovute a partire dal mese successivo a quello di deposito in cancelleria del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, fatti salvi gli effetti della prescrizione decennale.
Devono essere definiti sulla base dei criteri innanzi esposti i ricorsi amministrativi in materia.
Per le controversie giudiziarie in corso sarà chiesta la cessazione della materia del contendere.
Per quanto riguarda il regime di cumulo con il lavoro dipendente nulla è innovato.

4. Modalità operative

Con successiva circolare saranno fornite le istruzioni operative.

Il Direttore Generale

Crecco

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