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Cumulo pensione-redditi da lavoro
Acquisizione dei redditi dichiarati dai pensionati
(msg.4430/2019)
I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti con le procedure di ricostituzione delle pensioni secondo le modalità in atto.
Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.
Del pari, sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.
I redditi posseduti dal solo soggetto titolare non devono essere indicati come singolo importo unico ma, per ogni tipologia di reddito, devono essere indicati i periodi di lavoro effettuato (massimo sei periodi nell’anno con i relativi sei importi, per ogni tipologia di reddito) come sotto riportato:
Periodo Da = Indica il mese di inizio del periodo di lavoro, nel formato MM
Periodo A = Indica il mese di fine del periodo di lavoro, nel formato MM
Importo = Reddito posseduto nel periodo di riferimento
All’interno di queste tipologie di reddito, i periodi vanno indicati in ordine cronologico, senza sovrapposizione fra i periodi.
Poiché devono essere acquisiti sempre e obbligatoriamente i soli redditi da lavoro autonomo del titolare (con i relativi periodi) senza indicare altre tipologie di reddito possedute, nel caso in cui ci sia assenza di importi, andranno obbligatoriamente indicati i seguenti valori:
Periodo DA = ‘01’ Periodo A = ‘12’ Importo = 0
per ogni tipologia di reddito richiesta.