Eureka Previdenza

La contribuzione figurativa accreditabile a domanda

I riconoscimenti figurativi a domanda (punto 2 circolare 11/2013) discendono dalla previsione dall’articolo 56, lettera a), del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, norma che trovava il suo fondamento nell’allora evidente impossibilità dell’Istituto di conoscere autonomamente l’esistenza e la durata degli eventi per i quali era prevista una tutela ai fini previdenziali.

Il principio dell’accredito a domanda - fissato dalla suddetta norma per i periodi di:

 

La contribuzione figurativa accreditabile a domanda

I riconoscimenti figurativi a domanda (punto 2 circolare 11/2013) discendono dalla previsione dall’articolo 56, lettera a), del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, norma che trovava il suo fondamento nell’allora evidente impossibilità dell’Istituto di conoscere autonomamente l’esistenza e la durata degli eventi per i quali era prevista una tutela ai fini previdenziali.

Il principio dell’accredito a domanda - fissato dalla suddetta norma per i periodi di:

 

Evoluzione del sistema di accredito del contributo figurativo

Il suddetto criterio ha continuato ad essere applicato anche a seguito di sostanziali modifiche, intervenute nel sistema di accredito dei contributi, che hanno consentito di individuare natura e durata (anche se in termini di sole settimane) di tutti gli eventi intervenuti nel corso di un rapporto di lavoro, di procedere alla loro esposizione in estratto conto e, laddove necessario, di effettuarne la relativa valorizzazione utilizzando le informazioni contributive/retributive fornite dai datori di lavoro attraverso le denunce individuali.
L’attuale possibilità di utilizzo sistematico ed uniforme delle informazioni già presenti negli archivi automatizzati consente peraltro di fornire un estratto più completo, evitando il ricorso ad ulteriore documentazione di parte e ad interventi di acquisizione manuale. Ciò consente inoltre, di realizzare una più fedele corrispondenza fra le anzianità contributive dei periodi a suo tempo indennizzati/dichiarati dalle aziende e quelle riconosciute figurativamente, facilitandone la corretta e più favorevole valutazione ai fini delle prestazioni.
Detta scelta consente anche di estendere l’ambito di intervento degli applicativi realizzati, creando un valore aggiunto rispetto alle procedure già in uso: diversamente, la valorizzazione avrebbe interessato i soli periodi acquisiti in ARPA. 
Apposita domanda dovrà essere presentata dagli interessati per il riconoscimento degli eventi collocati al di fuori di un periodo lavorativo:

  • servizio militare
  • malattia e maternità fuori rapporto di lavoro

per i quali non sono presenti informazioni negli archivi di gestione ovvero degli eventi che, seppure verificatisi in costanza di rapporto di lavoro, si riferiscono ad anni in cui non era o non è prevista la relativa dichiarazione a carico del datore di lavoro.

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