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L’articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, come modificato ed integrato dall’articolo 6, commi 2-ter e quater, primo periodo e comma 2-septies del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, stabilisce che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011 continuano ad applicarsi a determinate categorie di soggetti, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
Tali lavoratori continueranno ad accedere alla pensione di vecchiaia o anzianità:
La salvaguardia si applica entro i limiti delle risorse stabilite, fino al 2019, dal comma 15 dell’articolo 24 citato in premessa .
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.171 del 24 luglio 2012 , ha determinato in 65.000 unità il limite massimo numerico dei beneficiari della deroga di cui al richiamato comma 14, nonché le modalità di attuazione della salvaguardia in argomento.
Con messaggio n. 12196 del 20/07/2012, pubblicato sul sito internet dell’Istituto, sono state fornite le prime indicazioni in merito al processo di verifica del diritto a pensione dei potenziali beneficiari della salvaguardia in argomento, che maturano i requisiti per il diritto e per l’accesso al trattamento pensionistico sino al 2019.
Il presente messaggio (msg.13343/2012) contiene le prime istruzioni operative al riguardo e, in allegato, fornisce un riepilogo della normativa vigente alla data del 5 dicembre 2011 a cui fare riferimento ai fini della individuazione dei requisiti per il diritto alle prestazioni pensionistiche nei confronti dei potenziali beneficiari delle disposizioni in oggetto (Allegato 4).