Eureka Previdenza

Riscatto di periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro ed un altro

(msg.30108/2007)

Come noto, il riscatto previsto dal citato art. 7 del dlgs. 564/1996 può essere chiesto ed autorizzato soltanto nei casi di interruzione di attività lavorativa prestata in forma stagionale, saltuaria o discontinua, oltre che in presenza dell’iscrizione al collocamento.

Al riguardo, se da un lato risulta agevole l'individuazione della nozione di "’attività stagionale" in ragione delle caratteristiche intrinseche della prestazione legata alla ciclicità delle stagioni più complessa appare invece quella relativa all'attività "saltuaria o discontinua".
In proposito, tenuto conto che la finalità della disposizione in esame è quella di salvaguardare le situazioni di interruzione di lavoro determinate dalla natura stessa dell’attività prestata, si deve ritenere che l’attività saltuaria o discontinua non possa che essere quella prestata con contratto a termine atteso che – nel caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato - l’interruzione dell’attività non è legata alle caratteristiche della prestazione svolta ma alla volontà delle parti.
Ne consegue che solo nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro con contratto stagionale o a termine cui segua la ripresa dell’attività lavorativa ( sia in forma stagionale, saltuaria o discontinua che a tempo indeterminato) l’intervallo temporale tra le due prestazioni - non coperto da contribuzione e per il quale vi sia iscrizione al collocamento - può essere riscattato.
Viceversa, si deve ritenere che la sospensione determinata dall’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato cui segua la ripresa di attività (in qualunque forma) non possa essere ammessa a riscatto.

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