Eureka Previdenza

Riscatto del corso legale di laurea

(circ.6/2020)

Il periodo di corso legale di laurea è riscattabile con le norme e le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, quando non siano già coperti da contribuzione i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Riscatto del corso legale di laurea

(circ.6/2020)

Il periodo di corso legale di laurea è riscattabile con le norme e le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, quando non siano già coperti da contribuzione i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Determinazione dell'onere di riscatto

Ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, l'onere per il riscatto dei corsi universitari di studio è determinato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.

Il comma 4 del citato articolo 2 dispone che ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge n. 1338/1962 (criterio della riserva matematica).

Il comma 5 del medesimo articolo 2  dispone che per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi, disciplinato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, ha effetto dalla data della domanda di riscatto. Pertanto, ai fini dell'accredito del periodo riscattato sulla posizione assicurativa dell'interessato dovrà essere attribuita, collocandola temporalmente in tale periodo, la stessa retribuzione presa a base di calcolo dell'onere, rapportata ovviamente allo stesso periodo riscattato.

Per effetto poi di quanto previsto dall’articolo 4 del D.lgs n. 184/1997, le disposizioni sopra richiamate sono estese a tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Per il solo riscatto del corso universitario di studi da valutare nel sistema contributivo, per effetto di quanto disposto dal comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, introdotto dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l’onere è costituito, in alternativa a quanto previsto dal predetto comma 5 del medesimo articolo 2, dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

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