Home Pensioni Prestazioni legate al reddito Cumulo pensioni-reddito Norme Messaggi ME 1999 Messaggio 4656 del 29 luglio 1999
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Messaggio 4656 del 29 luglio 1999
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
Oggetto:
TRATTAMENTI DI PREPENSIONAMENTO. REDDITI DA LAVORO
CON NOTA DEL 21 LUGLIO 1999 IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, OSSERVATO CHE L'ISTITUTO NON RITIENE APPLICABILE AI TITOLARI DI PREPENSIONAMENTO AVENTE DECORRENZA 1 GENNAIO 1995 LA NORMA DEROGATORIA AL REGIME DI CUMULO PENSIONI - REDDITI DA LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 10, DELLA LEGGE 24
DICEMBRE 1993, N. 537, HA RILEVATO CHE SONO, PERTANTO, APPLICATE ANCHE AI PREDETTI PREPENSIONAMENTI, COME A QUELLI CONSEGUITI SUCCESSIVAMENTE E FINO AL COMPIMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE, LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE REGOLANTI IL CUMULO DELLE PENSIONI DI ANZIANITA' CON REDDITI DA LAVORO, COMPORTANTI L'INCUMULABILITA' CON I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E LA
CUMULABILITA' PARZIALE CON I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO.
AL RIGUARDO IL PREDETTO DICASTERO HA OSSERVATO CHE STANNO ASSUMENDO RILIEVO CONSIDERAZIONI CHE INGENERANO PERPLESSITA' SU TUTTA LA QUESTIONE E HA PERTANTO CHIESTO DI DISPORRE AFFINCHE', FINO ALLA DEFINIZIONE DEL REGIME DI CUMULO CUI DEVONO RITENERSI SOTTOPOSTI I PREPENSIONAMENTI CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 31
DICEMBRE 1994, SIANO SOSPESE LE INIZIATIVE DELL'ISTITUTO PER IL RECUPERO DELLE SOMME IN ATTO RITENUTE INCUMULABILI, NEL CASO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' AUTONOMA.
IN RELAZIONE ALLE ANZIDETTE INDICAZIONI MINISTERIALI LE AGENZIE
SOSPENDERANNO LE INIZIATIVE PER IL RECUPERO DELLE SOMME IN PAROLA.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO