Eureka Previdenza

Quarta Salvaguardia - 9.000 (6.500 + 2.500)

Lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

(msg.522/2014)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 6.500 unità.

Come già illustrato con messaggio n. 14254 del 10 settembre 2013, il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, all’art. 11, come modificato dalla legge di conversione del 28 ottobre 2013, n. 124, ha previsto disposizioni di salvaguardia per la categoria dei lavoratori cessati in base a risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
In particolare, il citato art. 11, comma 1, ha modificato l'articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative, includendo tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio della salvaguardia di cui al comma 14, dell’art. 24, della legge n. 214 del 2011, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo, a condizione che:

  1. abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;
  2. risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011 (entro il 6 gennaio 2015).

L’art. 11, comma 2 ha previsto che il beneficio alla salvaguardia in argomento è riconosciuto nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018 e di 12 milioni di euro per l'anno 2019.
Ai fini della determinazione del reddito annuo lordo complessivo non superiore a euro 7.500 percepito per lo svolgimento, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, si precisa che ciò che rileva è il reddito legato all’attività svolta nel corso dell’anno (periodo gennaio – dicembre), a prescindere dalla circostanza che i relativi importi siano percepiti solamente per uno o più mesi dell’anno.

Con riferimento ai controlli sullo svolgimento di attività lavorativa successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro e alle conseguenti verifiche sul reddito annuo lordo percepito per tali attività, si richiamano, per le parti compatibili, le istruzioni già fornite con messaggio n. 14804 del 19 settembre 2013.

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