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Reddito di cittadinanza

(circ.43/2019) (circ.100/2019)

Il decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza.

Con circolare n. 43/2019 è stato chiarito che il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, destinata a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

La misura assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane che, per effetto della modifica introdotta in sede di conversione all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge, è concessa anche qualora il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza (come definite ai fini ISEE), indipendentemente dall’età di tali soggetti.

Il beneficio del Rdc, anche a seguito della conversione del decreto-legge, resta condizionato al rilascio, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge sono esclusi dalla DID i soggetti maggiorenni già occupati[1] o che frequentino un regolare corso di studi (in sede di conversione viene meno il riferimento anche ai corsi di formazione). Sono esclusi altresì i seguenti soggetti:

  • percettori di Rdc, titolari di pensione diretta;
  • beneficiari della Pdc;
  • soggetti di età pari o superiore a 65 anni;
  • soggetti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, per i quali nella legge di conversione viene prevista la possibilità di richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che tenga conto delle condizioni e necessità specifiche dell’interessato.

Restano inoltre sempre possibili gli esoneri dalla DID, a cura del centro per l’impiego, per i soggetti con carichi di cura per componenti del nucleo minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti, come definiti ai fini ISEE, oltre che per i lavoratori di cui al comma 15-quater (che percepiscono un reddito da lavoro annuo non superiore alla soglia di esenzione fiscale) e per coloro che frequentano corsi di formazione.

Reddito di cittadinanza

(circ.43/2019) (circ.100/2019)

Il decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza.

Con circolare n. 43/2019 è stato chiarito che il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, destinata a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

La misura assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane che, per effetto della modifica introdotta in sede di conversione all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge, è concessa anche qualora il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza (come definite ai fini ISEE), indipendentemente dall’età di tali soggetti.

Il beneficio del Rdc, anche a seguito della conversione del decreto-legge, resta condizionato al rilascio, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID), nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge sono esclusi dalla DID i soggetti maggiorenni già occupati[1] o che frequentino un regolare corso di studi (in sede di conversione viene meno il riferimento anche ai corsi di formazione). Sono esclusi altresì i seguenti soggetti:

  • percettori di Rdc, titolari di pensione diretta;
  • beneficiari della Pdc;
  • soggetti di età pari o superiore a 65 anni;
  • soggetti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, per i quali nella legge di conversione viene prevista la possibilità di richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che tenga conto delle condizioni e necessità specifiche dell’interessato.

Restano inoltre sempre possibili gli esoneri dalla DID, a cura del centro per l’impiego, per i soggetti con carichi di cura per componenti del nucleo minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti, come definiti ai fini ISEE, oltre che per i lavoratori di cui al comma 15-quater (che percepiscono un reddito da lavoro annuo non superiore alla soglia di esenzione fiscale) e per coloro che frequentano corsi di formazione.

Disposizioni della circolare 43/2019

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza (d’ora in poi Rdc).  

Il Rdc è una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, destinata a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

Il Reddito di cittadinanza assume la denominazione di Pensione di cittadinanza (d’ora in poi Pdc) quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane, concessa ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore ai 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.

Nel caso in cui il nucleo sia già beneficiario del Rdc, la Pdc decorre, senza la necessità di presentare una nuova domanda, dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi della normativa sull’aspettativa di vita.

I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico della Pdc, nonché le procedure per la gestione della stessa, sono le medesime del Rdc, salvo quanto diversamente specificato.

Il beneficio è condizionato alla dichiarazione, da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare, di immediata disponibilità al lavoro, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto, sono esclusi dalla DID i soggetti maggiorenni già occupati o che frequentino un regolare corso di studi o di formazione. Sono esclusi altresì i seguenti soggetti:

  • percettori di Rdc pensionati;
  • beneficiari della Pdc;
  • soggetti di età pari o superiore a 65 anni;
  • soggetti con disabilità, come definita dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, qualora non sia previsto il collocamento mirato.

Sono inoltre possibili esoneri dalla DID, a cura del centro per l’impiego, per i soggetti con carichi di cura per componenti del nucleo minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti.

Il Rdc è concesso dall’INPS, previa presentazione di apposita domanda con le modalità dettagliate nel successivo paragrafo 2 della presente circolare.

Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc.

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