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Decadenza dall'azione giudiziaria
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Decorrenza del termine triennale
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Effetti della decadenza
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Effetti sulle prestazioni ENPALS ed ex-INPDAP
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Errata ricostituzione per fatti sopravvenuti ed errato ricalcolo di prime liquidazioni parziali
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Fatti sopravvenuti dopo la liquidazione della pensione
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Riconoscimento parziale della prestazione
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Decadenza dall'azione giudiziaria per le controversie in materia di pensioni
(circ.95/2014)
L’articolo 38, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha aggiunto l’ultimo comma all’articolo 47 del D.P.R. 639/1970 che così recita: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.