Eureka Previdenza

Cumulo pensione-redditi da lavoro

Assegno ordinario di invalidità

Tabella G - vedi rilevanza 12 per l'individuazione dei redditi influenti

La cumulabilità dell'Assegno Ordinario di Invalidità dipende dal sistema e dal numero di contributi col quale è stato liquidato. In questa pagina le particolarità. 

Cumulo pensione-redditi da lavoro

Assegno ordinario di invalidità

Tabella G - vedi rilevanza 12 per l'individuazione dei redditi influenti

La cumulabilità dell'Assegno Ordinario di Invalidità dipende dal sistema e dal numero di contributi col quale è stato liquidato. In questa pagina le particolarità. 

AOI con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni

ASSEGNI DI INVALIDITA’ liquidati con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni

A decorrere dal 1° gennaio 2001 gli assegni di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (v.circolare n.22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n.4233 del 23 luglio 1999) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Per stabilire se l’anzianità contributiva sia o meno pari a 40 anni ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, deve essere valutata la contribuzione utile ai fini del diritto, ovvero, se più favorevole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico, compresa la contribuzione utilizzata successivamente al pensionamento per la liquidazione di supplementi (v.circolare n.22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n.4233 del 23 luglio 1999).
Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001 le rate spettanti dal 1° gennaio 2001 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo o dipendente.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 42, della legge n. 335, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge (vedi rilevanza 12 per l'individuazione dei redditi influenti), debbono ritenersi tuttora operanti ancorché l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (circolare n. 234, punto 2, del 25 agosto 1995).
Ciò in quanto l’articolo 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone, tra l’altro che "Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni".
Normativa previgente al 1° gennaio 2001 (legge 388/2000)

ASSEGNI DI INVALIDITA’ liquidati con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni

Le disposizioni sono le stesse di quelle previste per le pensioni liquidate con meno di 40 anni:

per il lavoro dipendente

  1. Fino al 31/12/1993: non era cumulabile col reddito da lavoro dipendente tutta la quota di pensione eccedente il trattamento minimo.
  2. Dall'1/1/1994: non è cumulabile col reddito da lavoro dipendente la metà della quota di pensione eccedente il trattamento minimo.(vedi circolare 91/95 punto 1).

per il lavoro autonomo

Per gli AOI con decorrenza fino a 12/94 (compreso) c'è piena cumulabilità tra AOI e reddito da lavoro autonomo.

Per gli AOI con decorrenza da 01/95 fino a 12/2000 compresa l'assegno ordinario di invalidità è incumulabile col reddito derivante da lavoro autonomo per la metà della quota di pensione eccedente il trattamento minimo.

vedi definizione di lavoro autonomo ai fini del cumulo

AOI con anzianità contributiva inferiore a 40 anni

ASSEGNI DI INVALIDITA’ liquidati con anzianità contributiva inferiore a 40 anni

A decorrere dal 1° gennaio 2001 gli assegni di invalidità con qualunque decorrenza a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, liquidati con un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento della quota eccedente il minimo.
La relativa trattenuta non può, peraltro, superare il valore pari al 30 per cento del reddito da lavoro autonomo.
E’ pertanto incumulabile con i redditi da lavoro autonomo il 30 per cento della quota di pensione che supera il trattamento minimo fino a concorrenza del 30 per cento del reddito da lavoro autonomo.
Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001, alle rate spettanti dal 1° gennaio 2001 si applica la nuova disciplina, se più favorevole di quella previgente.
Nulla è innovato in materia di cumulo delle pensioni liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni con i redditi da lavoro dipendente ( vedi normativa precedente) (vedi circolare 91/95 punto 1).
Per quanto riguardo le esclusioni dal divieto di cumulo delle pensioni di invalidità liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni con i redditi da lavoro dipendente vedi circolare 91/95 punto 1.2.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 42, della legge n. 335, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge (vedi rilevanza 12 per l'individuazione dei redditi influenti), debbono ritenersi tuttora operanti ancorché l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (circolare n. 234, punto 2, del 25 agosto 1995).
Ciò in quanto l’articolo 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone, tra l’altro che "Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni".

AOI liquidati nel sistema contributivo

ASSEGNI DI INVALIDITA’ liquidati nel sistema contributivo

Assegno ordinario di invalidità liquidato con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni

A decorrere dal 1° gennaio 2001 gli assegni di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Per stabilire se l’anzianità contributiva sia o meno pari a 40 anni ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, deve essere valutata la contribuzione utile ai fini del diritto, ovvero, se più favorevole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico, compresa la contribuzione utilizzata successivamente al pensionamento per la liquidazione di supplementi (v.circolare n.22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n.4233 del 23 luglio 1999).
Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001 le rate spettanti dal 1° gennaio 2001 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo o dipendente.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 42, della legge n. 335, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge (vedi rilevanza 12 per l'individuazione dei redditi influenti), debbono ritenersi tuttora operanti ancorché l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (circolare n. 234, punto 2, del 25 agosto 1995).
Ciò in quanto l’articolo 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone, tra l’altro che "Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni".

Assegno ordinario di invalidità liquidato con un'anzianità contributiva inferiore a 40 anni

A decorrere dal 1° gennaio 2001 gli assegni di invalidità con qualunque decorrenza a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, liquidati con un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento della quota eccedente il minimo.
La relativa trattenuta non può, peraltro, superare il valore pari al 30 per cento del reddito da lavoro autonomo (vedi definizione di lavoro autonomo ai fini del cumulo - msg 59/97).
E’ pertanto incumulabile con i redditi da lavoro autonomo il 30 per cento della quota di pensione che supera il trattamento minimo fino a concorrenza del 30 per cento del reddito da lavoro autonomo.
Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001, alle rate spettanti dal 1° gennaio 2001 si applica la nuova disciplina, se più favorevole di quella previgente.
Nulla è innovato in materia di cumulo delle pensioni liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni con i redditi da lavoro dipendente ( vedi normativa precedente) (vedi circolare 91/95 punto 1).
Per quanto riguardo le esclusioni dal divieto di cumulo delle pensioni di invalidità liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni con i redditi da lavoro dipendente vedi circolare 91/95 punto 1.2.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 42, della legge n. 335, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge (vedi rilevanza 12 per l'individuazione dei redditi influenti), debbono ritenersi tuttora operanti ancorché l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (circolare n. 234, punto 2, del 25 agosto 1995).
Ciò in quanto l’articolo 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone, tra l’altro che "Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni".

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