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Cumulo pensione-redditi da lavoro
Pensione anticipata di vecchiaia
Per tali trattamenti continuano a trovare applicazione le normative speciali stabilite in materia di cumulo con i redditi da lavoro di cui all’articolo 2 della legge 19/12/1984, n. 863, e all’articolo 19 della legge 23/07/1991, n. 223 (circolare n. 20 del 26 gennaio 2001 e circolare n.91, punto 4, del 31 marzo 1995).
Trattamenti anticipati di vecchiaia riconosciuti a norma dell'articolo 2 della legge 19/12/1984, n. 863
Il trattamento anticipato di vecchiaia riconosciuto per effetto dell’articolo 2 della legge 19/12/1984, n. 863, ai lavoratori dipendenti da imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà a norma della stessa legge è cumulabile con la retribuzione, relativamente al periodo di anticipazione, nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso dal lavoratore al momento della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Dalla data di compimento da parte del lavoratore dell’età pensionabile trova applicazione per le pensioni in parola il regime generale in materia di cumulo con i redditi da lavoro previsto per le pensioni di vecchiaia. Il regime generale in materia di cumulo previsto per le pensioni di vecchiaia trova del pari applicazione nel caso in cui, durante il periodo di anticipazione, venga ripristinato il rapporto di lavoro a tempo pieno nell’ambito della stessa impresa ovvero il lavoratore si occupi presso altro datore di lavoro (articolo 2 della legge 19/12/1984, n. 863; art. 10 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503; circolare n. 53634 A.G.O. n. 3534 O. del 17/04/1987; circolare n. 315 del 30 novembre 1994).
Dal 1°gennaio 2001, le pensioni di vecchiaia sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente (art. 72 della legge 23/12/2000, n.388 – circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).
Trattamenti anticipati di vecchiaia riconosciuti a norma dell’articolo 19 della legge 23/07/1991, n. 223
Il trattamento anticipato di vecchiaia riconosciuto per effetto dell’art. 19 della legge 23/07/1991, n. 223 ai lavoratori dipendenti da imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà a norma della stessa legge, relativamente al periodo di anticipazione è cumulabile con la retribuzione percepita in relazione al rapporto di lavoro a tempo parziale per la parte corrispondente alla differenza fra il trattamento retributivo che il lavoratore avrebbe percepito se avesse continuato a lavorare a tempo pieno e il trattamento retributivo effettivamente percepito per il lavoro svolto a tempo parziale. In sostanza, la pensione in parola è cumulabile con i redditi da lavoro percepiti dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro a tempo parziale entro i limiti della mancata retribuzione corrispondente alle ore prestate in meno a seguito della trasformazione del rapporto.
Dalla data di compimento dell’età pensionabile da parte del lavoratore trova applicazione, per le pensioni in parola, il regime generale in materia di cumulo con i redditi da lavoro previsto per le pensioni di vecchiaia (articolo 19 della legge 23/07/1991, n. 223; art. 10 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503; circolari n. 78 del 14 marzo 1992 e n. 315 del 30 novembre 1994).
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale ovvero di ripristino nell’ambito della stessa impresa del rapporto di lavoro a tempo pieno, il trattamento pensionistico in parola viene revocato con decorrenza dal mese successivo a quello in cui si è verificata la risoluzione o il ripristino del rapporto originario. A tal fine gli interessati devono dare immediata comunicazione all’Istituto della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale ovvero del ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno (circolare n.91, punto 4, del 31 marzo 1995).