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Cumulo pensione-redditi
Pensione ai superstiti
(Tabella F) (circ.108/2023)
In base all’art.16, comma 3, della legge 21/12/1978, n. 843, le pensioni ai superstiti erogate ad un unico titolare non erano cumulabili con i redditi da lavoro dipendente per la quota corrispondente agli eventuali aumenti di perequazione in cifra fissa attribuiti a norma dell'art. 10 della legge 3/06/ 1975, n. 160, fatto comunque salvo l'importo di pensione corrispondente al trattamento minimo. L'incumulabilità degli aumenti di perequazione in cifra fissa opera anche sulla tredicesima mensilità di pensione. L'incumulabilità opera, in ogni caso, fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione (circolare n. 91 del 31 marzo 1995, punto 3)
In applicazione delle disposizioni dell’articolo 72, comma 1, della legge n.388 a decorrere dal 1° gennaio 2001 per le pensioni ai superstiti liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (v.circolare n.22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n.4233 del 23 luglio 1999), gli aumenti di perequazione in cifra fissa attribuiti a norma del predetto articolo 10 sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente (circolare n. 20 del 26 gennaio 2001, punto 4, capoverso 2°).
Continuano invece a trovare applicazione, in assenza di un’esplicita abrogazione, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n.335, secondo cui gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti di cui alla Tabella F allegata alla medesima legge (circolare n. 234, punto 1, del 25 agosto 1995). Ciò anche nei casi di pensioni ai superstiti liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (v.circolare n.22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n.4233 del 23 luglio 1999).
I limiti di cumulabilità previsti dalla legge n. 335 trovano applicazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo coniuge ovvero ai genitori ovvero a fratelli e sorelle; non trovano invece applicazione nei casi in cui siano titolari della pensione figli, minori, studenti o inabili, da soli o in concorso con il coniuge.
L'incumulabilità opera per le pensioni con decorrenza dal 1* settembre 1995 in poi; per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1* settembre 1995, la legge fa salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.