Eureka Previdenza

Totalizzazione

Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2005

(circ.23/2004)

L’articolo 71, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che “Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcune delle forme pensionistiche a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorché quest’ultimo sia deceduto prima del compimento dell’età pensionabile.

Il comma 2 della legge in parola dispone che “nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la misura del trattamento a proprio carico, in proporzione dell’anzianità assicurativa e contributiva maturata presso la gestione medesima, sulla base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all’importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente pari al rapporto tra l’anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l’anzianità contributiva accreditata a favore dell’interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un’unica pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l’ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al  comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare, fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio dell’opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.”
Il successivo comma 3 dispone che “con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.”
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 febbraio 2003, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 80 del 5 aprile 2003, ed entrato in vigore in data 20 aprile 2003, è stato emanato il regolamento recante le modalità di attuazione dell’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 7/60012/A.G. del 9 gennaio 2004, si forniscono i chiarimenti necessari per l’applicazione delle richiamate disposizioni normative.

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