Eureka Previdenza

Cumulo pensione-redditi da lavoro

Pensione di invalidità

La pensione di invalidità (sono pensioni di invalidità tutte quelle che hanno decorrenza fino allo 07/1984 compreso) è sospesa nel pagamento qualora il titolare sia titolare di reddito da lavoro dipendente o autonomo o professionale o da impresa superiore a tre volte l'importo annuo del trattamento minimo.

Vedi capitolo riservato al sospensione della pensione di invalidità in base all'art. 8 della legge 638/83.

Vedi capitolo riguardante le esclusioni dal divieto di cumulo per le pensioni di vecchiaia e le pensioni o assegni di invalidità.

Cumulo pensione-redditi da lavoro

Pensione di invalidità

La pensione di invalidità (sono pensioni di invalidità tutte quelle che hanno decorrenza fino allo 07/1984 compreso) è sospesa nel pagamento qualora il titolare sia titolare di reddito da lavoro dipendente o autonomo o professionale o da impresa superiore a tre volte l'importo annuo del trattamento minimo.

Vedi capitolo riservato al sospensione della pensione di invalidità in base all'art. 8 della legge 638/83.

Vedi capitolo riguardante le esclusioni dal divieto di cumulo per le pensioni di vecchiaia e le pensioni o assegni di invalidità.

Pensioni di invalidità liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni

Pensioni di invalidità liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni
A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Per stabilire se l’anzianità contributiva sia o meno pari a 40 anni ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, deve essere valutata la contribuzione utile ai fini del diritto, ovvero, se più favorevole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico, compresa la contribuzione utilizzata successivamente al pensionamento per la liquidazione di supplementi (v.circolare n.22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n.4233 del 23 luglio 1999).
Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001 le rate spettanti dal 1° gennaio 2001 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo o dipendente.
Restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni e integrazioni.

Pensioni di invalidità liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni

Pensioni di invalidità liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni
A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di invalidità con qualunque decorrenza a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, liquidate con un’anzianità contributiva inferiore a 40 anni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento della quota eccedente il minimo.
La relativa trattenuta non può, peraltro, superare il valore pari al 30 per cento del reddito da lavoro autonomo.
E’ pertanto incumulabile con i redditi da lavoro autonomo il 30 per cento della quota di pensione che supera il trattamento minimo fino a concorrenza del 30 per cento del reddito da lavoro autonomo.
Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2001, alle rate spettanti dal 1° gennaio 2001 si applica la nuova disciplina, se più favorevole di quella previgente.
Nulla è innovato in materia di cumulo delle pensioni liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni con i redditi da lavoro dipendente (vedi normativa precedente) (vedi circolare 91/95 punto 1).
Per quanto riguarda le esclusioni dal divieto di cumulo delle pensioni di invalidità liquidate con anzianità contributiva inferiore a 40 anni con i redditi da lavoro dipendente vedi circolare 91/95 punto 1.2.

Restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni e integrazioni.

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