Eureka Previdenza

Rendita vitalizia CD/CM

(circolare 32/2002 - circolare 36/2003 - circ.10/2004)

La Corte Costituzionale con ordinanza n. 21/01 ha reiterato i principi esposti con propria sentenza n. 18 del 12/19 gennaio 1995 in relazione al riconoscimento del diritto alla costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 della legge 1338 del 12 agosto 1962 in favore dei collaboratori di imprese familiari (nel caso di specie si trattava di imprese artigiane).

Nel merito è stata estesa ai familiari coadiuvanti delle imprese autonome, non abilitati al versamento diretto della contribuzione obbligatoria, "ma sottoposti a tal fine alla determinazione di altri soggetti " la possibilità di far ricorso allo strumento dell’art.13 per coprire i periodi non più sanabili per intervenuta prescrizione.

L’orientamento costituzionale è stato, altresì, ribadito in sede giurisdizionale da recenti sentenze della Corte di Cassazione, da ultimo la sentenza n. 29.9/3.11 2000 n.14393/00, in ambito di familiari coadiuvanti di imprese diretto-coltivatrici.

Al riguardo si ricorda che l’art.13 attribuisce al titolare del nucleo (datore di lavoro) la facoltà di costituire una rendita vitalizia in favore del soggetto per il quale si è verificata l’omissione e, qualora questo non vi provveda, al collaboratore - nel caso di specie l’unità attiva (lavoratore) – facendo salvo il diritto al risarcimento del danno nei confronti del soggetto passivo del rapporto contributivo.

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