Eureka Previdenza

Assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità

(art.6 legge 222/1984)

L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ha diritto all'assegno di invalidità ed alla pensione di inabilità, di cui ai precedenti artt. 1 e 2, anche in mancanza dei requisiti di cui all'art. 4.

Assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità

(art.6 legge 222/1984)

L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ha diritto all'assegno di invalidità ed alla pensione di inabilità, di cui ai precedenti artt. 1 e 2, anche in mancanza dei requisiti di cui all'art. 4.

Requisiti sanitari

Requisiti sanitari

Il diritto all'assegno privilegiato d'invalidità e alla pensione privilegiata di inabilità è condizionato alla circostanza che l'invalidità e l'inabilità risultino riconducibili - con nesso diretto di causalità (si richiama, in proposito, la circ. n. 53596 AGO del 18 novembre 1983)- al servizio prestato dall'assicurato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Requisiti di assicurazione e di contribuzione

Requisiti di assicurazione e di contribuzione

L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ha diritto all'assegno privilegiato di invalidità e alla pensione privilegiata di inabilità anche in mancanza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alle analoghe prestazione ordinarie. Qualora in sede di istruttoria di una domanda d'assegno o di pensione privilegiata venga accertata l'esistenza dei requisiti per l'assegno o la pensione ordinaria potrà farsi luogo alla liquidazione d'ufficio di queste ultime prestazioni prescindendo dalla circostanza che l'invalidità o l'inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di servizio (circ. 216/83).

Cause di esclusione

Cause di esclusione

Il diritto all'assegno privilegiato di invalidità e quello alla pensione privilegiata d'inabilita' non possono essere riconosciuti quanto dall'evento che ha determinato l'insorgenza dell'invalidità o dell'inabilità derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a

carico dello Stato e di altri Enti pubblici . Va notato, al riguardo, che pur rivestendo natura previdenziale, l'assegno privilegiato di invalidità e la pensione privilegiata di inabilità non spettano qualora dall'evento invalidante o inabilitante derivi il diritto a trattamenti di natura non soltanto previdenziale ma anche assistenziale e questo indipendentemente dall'importo del trattamento che, purché continuativo e a carico dello Stato o di altri Enti pubblici, esclude il diritto alle prestazioni in parola.

Misura della pensione privilegiata di inabilità e dell'assegno privilegiato di invalidità

Misura della pensione privilegiata di inabilità e dell'assegno privilegiato di invalidità

Per la misura si rimanda alle norme specifiche dell'AOI e della pensione ordinaria di inabilità

Pens. privil. di inabilità e ass. priv. di invalidità e rendita INAIL

Pens. privil. di inabilità e ass. priv. di invalidità e rendita INAIL

L'incumulabilità prevista dall'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 non opera nei casi di liquidazione dell'assegno privilegiato di invalidità, della pensione privilegiata di inabilità e della pensione privilegiata ai superstiti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. A norma dell'art.6 legge 222/84, i trattamenti in parola non sono infatti riconosciuti quando dall'evento che ha determinato l'insorgenza dell'invalidità o dell'inabilità o il decesso, riconducibili con nesso diretto di causalità al servizio prestato dall'assicurato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (circolare n.262 del 3 dicembre 1984 e circolare n. 82 del 10 aprile 1985).

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