Eureka Previdenza

Cumulo pensione-redditi da lavoro

Cumulabilità dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro 

(msg.26/2003)

Assegno straordinario per il sostegno del reddito dei dipendenti da aziende cui si applicano i contratti collettivi del credito

L’articolo 11 dei Regolamenti n. 157 e n. 158 disciplina la cumulabilità degli assegni straordinari con il reddito da lavoro. In particolare, il comma 1 prevede che l’assegno straordinario è incompatibile con i redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di soggetti (ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell’ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi di investimento) che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell’interessato.

Il comma 2 prevede che per i periodi di svolgimento di tali attività viene sospesa l’erogazione dell’assegno e il versamento dei contributi figurativi.

Il comma 3 prevede che l’assegno straordinario è cumulabile con i redditi da attività lavorativa dipendente prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell’interessato fino a concorrenza dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita in servizio. Il versamento dei contributi figurativi è corrispondentemente ridotto. Il comma 5 prevede che l’assegno straordinario è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo derivante da attività prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell’interessato, per la parte corrispondente al trattamento minimo di pensione più la metà della parte eccedente detto trattamento. Il versamento dei contributi figurativi è corrispondentemente ridotto.

L’articolo 11 dei Regolamenti n. 157 e n. 158 – contenente il Regolamento per l’istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale dipendente dalle imprese di credito ordinario - contiene una serie di disposizioni in materia di fruizione, da parte dei lavoratori aventi diritto, dell’assegno straordinario di cui all’art.5, comma 1, lettera b, dello stesso D.M. 158 e di contestuale svolgimento di attività lavorativa.
In particolare il comma 1 e il comma 3 dell’art.11 disciplinano rispettivamente i casi di incompatibilità e di cumulo tra detto assegno straordinario e il reddito da lavoro prodotto in costanza di fruizione dell’assegno stesso.
L’esatta interpretazione e/o applicazione delle disposizioni in parola ha determinato una serie di dubbi e problematiche da parte degli uffici INPS, dei lavoratori interessati e delle imprese di credito destinatarie del D.M. 158/2000.
Tali problematiche sono state sottoposte all’esame del Comitato Amministratore nella seduta tenutasi il 13.11 u.s. affinché assumesse in merito le decisioni di propria competenza ai sensi dell’art.4 del D.M. 158.
Il Comitato – nel riservarsi di approfondire e definire in successive sedute le ulteriori problematiche connesse con l’attuazione della normazione contenuta nell’art.11- ha approvato i criteri applicativi di seguito indicati:
Sia l’articolo 11 dei Regolamenti n. 157 e n. 158, sia il D.M. nel suo complesso sono da considerarsi "legislazione speciale", con conseguenti possibilità di deroghe alle disposizioni che si applicano alla generalità dei lavoratori e delle aziende.
" Per attività determinante redditi da lavoro da considerarsi incompatibili con la fruizione dell’assegno straordinario ex art.5 deve intendersi soltanto quella in concorrenza con l’attività svolta dal datore di lavoro presso cui prestava servizio il lavoratore". Da ciò consegue la possibilità per quest’ultimo di operare nell’ambito creditizio e/o finanziario a favore di società controllate o collegate con l’ex datore di lavoro oltreché direttamente con lo stesso ex datore di lavoro.
A tali conclusioni si è pervenuti - ha ritenuto di dover precisare il Comitato stesso – in quanto le disposizioni contenute nell’articolo 11 dei Regolamenti n. 157 e n. 158 hanno il duplice scopo da una parte di salvaguardare la professionalità e le potenzialità reddituali del lavoratore che diventa titolare di assegno straordinario e, dall’altra, di tutelare e/o non aggravare la situazione di crisi aziendale che costituisce il naturale presupposto per la richiesta di attivazione, da parte delle singole imprese, degli interventi del Fondo.
La violazione del divieto di svolgere un’attività concorrenziale con il proprio ex datore di lavoro - violazione che determina la incompatibilità tra attività lavorativa e fruibilità dell’assegno straordinario - comporta la sospensione, a far tempo dall’inizio di questa attività, dell’assegno straordinario (sospensione si sottolinea, e non decadenza) per tutto il periodo di svolgimento di tale attività lavorativa, cessata la quale dovrà essere rimesso in pagamento detto assegno straordinario per un arco di temporale complessivo (mensilità di assegno straordinario percepite e da percepire + mesi di sospensione dell’assegno straordinario) pari alla durata di detto assegno straordinario inizialmente determinata (pari cioè al numero di mesi mancanti alla data di maturazione del diritto alla pensione diretta determinati al momento dell’accesso al Fondo).
Nel far riserva di comunicare successivamente le ulteriori decisioni interpretative e/o applicative del Comitato Amministratore in ordine alle altre disposizioni contenute nell’articolo 11 dei Regolamenti n. 157 e n. 158, si invitano le sedi ad uniformarsi ai criteri di cui sopra sia per le situazioni non ancora definite, sia per quelle definite in modo difforme.

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