Eureka Previdenza

Maternità fuori rapporto di lavoro

(circ.100/2008)

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2001,n.151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità), in data 27 aprile 2001, devono essere riconsiderate alla luce delle disposizioni contenute nell’articolo 25, comma 2, e nell’art.35, comma 5, del citato decreto legislativo le disposizioni emanate in materia di accredito figurativo e di riscatto rispettivamente dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità avvenute al di fuori di un rapporto di lavoro.
Ciò anche in considerazione dell’ordinanza n.193 del 6 – 14 giugno 2001, pronunciata dalla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.2, comma 4, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.564.
L’art. 2, comma 504, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008) stabilisce che le disposizioni degli articoli 2535 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo e che sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della stessa legge finanziaria per il 2008.
Il comma in esame introduce una norma di interpretazione autentica che modifica parzialmente alcuni principi applicativi in materia di accredito e riscatto dei periodi di maternità.

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