Eureka Previdenza

Lavoratori precoci

(circ.99/2017) (circ.33/2018)

Sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017  è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

L’articolo 1 della predetta legge di bilancio 2018, ai commi 162 lettere f), g) e i), 163, 164, 165, ha introdotto, con effetti dal 1° gennaio 2018, alcune modifiche all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) per soggetti in particolari condizioni (c.d. beneficio per lavoratori “precoci”).

Le disposizioni di modifica, in particolare, riguardano l’accesso al beneficio previsto dall’articolo 1, commi da 199 a 205, della legge n. 232/2016 con riferimento ad alcune delle condizioni dettate dalla norma, quali l’assistenza e la convivenza con soggetti portatori di handicap grave (articolo 1, comma 199, lett. b) e l’arco temporale di riferimento per lo svolgimento di attività c.d. gravose (articolo 1, comma 199, lett. d).

Sono state, altresì, introdotte nuove attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (attività c.d. gravose di cui all’articolo 1, comma 199, lett. d) attraverso l’ampliamento dell’elenco di professioni indicate all’allegato A al D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87).

Nulla è stato modificato per quanto concerne la categoria degli invalidi che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% di cui alla lettera b) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016.

Il successivo comma 165 del citato articolo ha, altresì, eliminato, tra le condizioni richieste per l’accesso al beneficio, l’applicazione da parte del datore di lavoro delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille.

Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni applicative in merito alle citate modiche e/o integrazioni nonché alcuni chiarimenti in materia.

Per quanto non modificato dalle disposizioni della predetta legge di bilancio, si fa rinvio alle istruzioni fornite con la circolare 99/2017, ove compatibili, ed ai successivi messaggi.

Lavoratori precoci

(circ.99/2017) (circ.33/2018)

Sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017  è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

L’articolo 1 della predetta legge di bilancio 2018, ai commi 162 lettere f), g) e i), 163, 164, 165, ha introdotto, con effetti dal 1° gennaio 2018, alcune modifiche all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) per soggetti in particolari condizioni (c.d. beneficio per lavoratori “precoci”).

Le disposizioni di modifica, in particolare, riguardano l’accesso al beneficio previsto dall’articolo 1, commi da 199 a 205, della legge n. 232/2016 con riferimento ad alcune delle condizioni dettate dalla norma, quali l’assistenza e la convivenza con soggetti portatori di handicap grave (articolo 1, comma 199, lett. b) e l’arco temporale di riferimento per lo svolgimento di attività c.d. gravose (articolo 1, comma 199, lett. d).

Sono state, altresì, introdotte nuove attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (attività c.d. gravose di cui all’articolo 1, comma 199, lett. d) attraverso l’ampliamento dell’elenco di professioni indicate all’allegato A al D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87).

Nulla è stato modificato per quanto concerne la categoria degli invalidi che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% di cui alla lettera b) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016.

Il successivo comma 165 del citato articolo ha, altresì, eliminato, tra le condizioni richieste per l’accesso al beneficio, l’applicazione da parte del datore di lavoro delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille.

Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni applicative in merito alle citate modiche e/o integrazioni nonché alcuni chiarimenti in materia.

Per quanto non modificato dalle disposizioni della predetta legge di bilancio, si fa rinvio alle istruzioni fornite con la circolare 99/2017, ove compatibili, ed ai successivi messaggi.

Circolare 99/2017

I commi da 199 a 205 dell’articolo 1 della legge 232/2016 disciplinano la riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato, con effetto dal 1° maggio 2017, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, che si trovino in particolari condizioni dettate dalla norma.

Con successivo decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 sono stati riconsiderati i contenuti dell’articolo 1, comma 199 lett. d) della medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n 87, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2017, sono state adottate le modalità di attuazione delle disposizioni in argomento, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 203, che entrano in vigore il 17 giugno 2017.

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