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Donazione midollo osseo
Contribuzione figurativa
(circ.97/2006)
Le assenze verificatesi a partire dal 16 marzo 2001 sono accreditabili figurativamente e sono coperte con un valore retributivo determinato, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 155/1981, sulla base della retribuzione effettiva degli interessati (art. 5, comma 2).
L’accredito figurativo riguarda le ore di permesso necessarie per gli accertamenti preliminari, nonché i giorni di degenza ospedaliera e di convalescenza, debitamente certificati dalle strutture sanitarie che hanno reso le prestazioni attinenti alla procedura della donazione.
I periodi in esame sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione, compresa quella di anzianità, e sono efficaci con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
Per i lavoratori interessati dalla denuncia EMens, l’accredito dei periodi in esame, collocati dal 1° gennaio 2005 in poi, avviene d’ufficio sulla base dei dati dichiarati dalle aziende (codice evento DMO;v. sub punto 7). Detto accredito avviene invece su istanza degli interessati nel caso in cui gli stessi siano occupati alle dipendenze di datori di lavoro attualmente non tenuti alla presentazione della denuncia mensile.