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Cumulo pensione-redditi da lavoro
Pensione di inabilità/invalidità degli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici
(msg.4430/2019)
Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.
Tali fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione), nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, ovvero articolo 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, per i dipendenti civili dello Stato).
Ciò premesso, fermo restando il concetto generalizzato di divieto parziale di cumulo con i redditi dei predetti trattamenti pensionistici, occorre chiarire che tale divieto non opera, ai sensi dell’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nei confronti dei trattamenti privilegiati erogati agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza che transitano all’impiego civile nella pubblica amministrazione, per inidoneità al servizio militare o d’istituto.
Il trattamento pensionistico di inabilità (avente decorrenza dal 1° gennaio 2001) è regolato, ai fini del regime di cumulo, dall’articolo 72, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa, prevede che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e sono cumulabili nella misura del 50 % con i redditi da lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.
In sede di compilazione telematica dell’istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l’avvertenza che in caso di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione (articolo 34 della legge 29 aprile 1976, n. 177).