Eureka Previdenza

Riscatto di periodi di interruzione del lavoro per disposizioni di legge o contratto

(circ.220/1996)

I periodi di sospensione o di interruzione del rapporto di lavoro che possono formare oggetto di riscatto sono quelli previsti da specifiche disposizioni di legge o da norme contrattuali e devono perciò risultare da apposita attestazione rilasciata per iscritto dal datore di lavoro di appartenenza con la precisazione che i periodi stessi sono privi di retribuzione imponibile di previdenza. A titolo di esempio, si citano le aspettative non retribuite per motivi privati o per malattia, i periodi di sciopero, i casi di interruzione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per servizio militare etc.
Il riscatto in parola e' precluso ove l' interessato si sia avvalso della facolta' alternativa di coprire gli stessi periodi mediante il versamento dei contributi volontari applicando per tutti i soggetti interessati,compresi quelli iscritti ai Fondi sostitutivi dell' A.G.O. le disposizioni di cui alla legge 18.2.1983 n. 47, cosi' come espressamente previsto dall' art. 5, secondo comma del decreto.

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