Eureka Previdenza

Cumulo pensione-redditi da lavoro

Incentivo al posticipo del pensionamento di anzianità, "bonus"

(msg.10578/2007)

L’articolo 1, comma 13, della legge 23 agosto 2004 n. 243 prevede che "All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 12 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza."
Eventuali periodi di contribuzione accreditata nel periodo intercorrente tra la decorrenza del "bonus" e la decorrenza della pensione danno origine ad un’ulteriore quota di pensione che viene riconosciuta alla decorrenza della pensione stessa, come affermato nel punto 4 - parte II - della circolare n. 149 del 2004.
L’articolo 44, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 dispone che le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, a condizione che alla data di decorrenza della pensione il lavoratore faccia valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e abbia compiuto 58 anni di età.

I requisiti di cui al citato articolo 44, comma 1, devono sussistere al momento della decorrenza della pensione, conseguente all’effettiva cessazione dell’attività lavorativa anche nei confronti dei lavoratori che hanno esercitato l’opzione in oggetto.
Pertanto ai fini dell’applicazione del regime di cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro previsto dal menzionato articolo 44 si terrà conto dell’età anagrafica del soggetto al momento del conseguimento della pensione, diversa rispetto a quella posseduta alla decorrenza del bonus medesimo.
Del pari l’anzianità contributiva (figurativa o effettiva) eventualmente maturata dopo la data di decorrenza del "bonus" deve essere sommata all’anzianità maturata a tale data per verificare il possesso dei requisiti di contribuzione necessari per accedere al regime di totale cumulabilità.
Il suddetto principio opera anche ai fini del regime di cumulo previsto dall’articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Si osserva che, per il raggiungimento di detti requisiti di contribuzione, non sono utili i periodi di percezione del "bonus" per i quali non è stata accreditata contribuzione utile ai fini pensionistici.

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