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Cumulo pensione-redditi da lavoro
Pensione di invalidità
Sospensione della pensione di invalidità in base all'art. 8 della legge 638/83
L'art.8 del D.L. 12 settembre 1983, n.463, convertito in legge 11 novembre 1983, n.638, introduce ulteriori commi all'art.10 del R.D.L. 14 aprile 1939, n.636 nel testo risultante dalle modifiche apportatevi dall'art.24 della legge 3 giugno 1975, n.160. A norma di detto art.8 la pensione di invalidità non e' attribuita e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, nel caso i n cui l'assicurato e il pensionato, di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e di redditi da lavoro autonomo o professionale o di impresa per un importo lordo annuo, al netto dei contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore all'1 gennaio di ciascun anno. Per l'applicazione della nuova disposizione di legge, il cui testo coordinato viene trasmesso in allegato alla presente, sono state già interessate le Sedi, con circolare n.53597 A.G.O. - n.18535 O. del 26 novembre 1983, perché richiamino l'attenzione dei datori di lavoro, sia di quelli che intrattengono rapporti con l'Istituto, sia degli altri iscritti a Casse o gestioni che non fanno capo all'I.N.P.S., sull'obbligo di comunicare entro il 27 dicembre 1983 i dati previsti dal 3 comma dell'art.8.