Eureka Previdenza

Riposi per allattamento

Contribuzione figurativa

(circ. n. 15 del 23.01.2001)

L’ articolo 3, comma 3, della legge 53/2000 innovando la previgente normativa, introduce la copertura figurativa dei riposi (c.d. per allattamento), stabilendo nuove modalità di calcolo del relativo valore retributivo e prevedendo altresì la facoltà degli interessati di integrare il valore figurativo accreditato mediante riscatto o versamenti volontari.

L' art. 3 comma 4 della legge 53/2000 che sostituisce l'art. 15 della legge 1204/71 ha introdotto nuovi criteri di determinazione del valore figurativo da attribuire ai periodi di permessi per allattamento (commi aggiunti all’art. 10 della legge n. 1204/1971 dall’articolo 3, comma 3, della legge 53/2000). La disposizione stabilisce, infatti, che tali periodi siano coperti da una contribuzione figurativa, attribuita in misura proporzionale ai periodi di riferimento sulla base del 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, salva la facoltà di integrazione da parte dell’interessato, con riscatto ai sensi dell’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
Conseguentemente, il valore retributivo da attribuire ad ogni settimana da riconoscere figurativamente, sarà pari ad 1/52 del 200 per cento dell'assegno sociale in pagamento nell'anno interessato.

In particolare, in relazione ai riposi in questione, il datore di lavoro dovrà quantificare le assenze su base settimanale, operando nel modo seguente:

  • sommare le ore fruite dal lavoratore nel periodo interessato, distintamente per anno solare;
  • dividere il valore sopra determinato per il numero delle ore settimanali di lavoro previste nel contratto ed arrotondare per eccesso all’unità il risultato ottenuto.

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