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Assegni straordinari di sostegno al reddito
Dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato (normativa ante 92/2012)
(circ.78/2011)
Il Fondo eroga, su richiesta del datore di lavoro, l’assegno straordinario per il sostegno al reddito in favore dei lavoratori delle società del Gruppo FS, che siano stati dichiarati in esubero per effetto di processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ovvero che aderiscano volontariamente al piano di esodo, e che maturino i requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità entro un periodo massimo di 48 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro (articolo 10 del Regolamento di funzionamento del Fondo), ivi compreso il periodo mancante alla decorrenza della pensione (c.d. finestra).
Per i periodi di erogazione della prestazione compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, il Fondo versa alla competente gestione assicurativa obbligatoria la contribuzione correlata.
L'assegno straordinario è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione (articolo 10, comma 5, del Regolamento di funzionamento del Fondo), o fino alla data di decorrenza della pensione qualora, nei casi previsti, la stessa sia inframensile. La contribuzione correlata viene versata fino alla data di maturazione dei requisiti richiesti per il perfezionamento del diritto alla pensione.