Eureka Previdenza

Riduzione del cuneo fiscale (80 euro)

(circ.67/2014) (msg.2946/2015)

L’articolo 1, comma 12, della legge 190/2014 ha sostituito il comma 1-bis dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 prevedendo che il credito di imposta, cosiddetto “bonus”, di 80 euro,  citato in premessa, spetti dal periodo di imposta 2015. Pertanto la norma ha stabilizzato il credito che nel D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, era previsto per il solo periodo di imposta 2014.

Riduzione del cuneo fiscale (80 euro)

(circ.67/2014) (msg.2946/2015)

L’articolo 1, comma 12, della legge 190/2014 ha sostituito il comma 1-bis dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 prevedendo che il credito di imposta, cosiddetto “bonus”, di 80 euro,  citato in premessa, spetti dal periodo di imposta 2015. Pertanto la norma ha stabilizzato il credito che nel D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, era previsto per il solo periodo di imposta 2014.

Normativa per l'anno 2014

Normativa per l'anno 2014

Sulla G.U. n.95 del 24 aprile 2014 è stato pubblicato il decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”.

Il provvedimento, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, contiene, tra l’altro, disposizioni dirette alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati.

L’articolo 1 della disposizione in oggetto, aggiungendo il comma 1 bis all’art. 13 del T.U.I.R., riconosce, per il solo periodo di imposta 2014,  un credito di euro 640 complessivi, ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, la cui imposta lorda determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

Inoltre, “non costituendo retribuzione per il percettore, i crediti non incidono sul calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti eroganti”; ciò comporta che la contabilizzazione di queste somme dovrà essere effettuata in un conto diverso da quello ove confluiscono le retribuzioni, al fine di consentirne l’evidenza e la deduzione dalla base imponibile per il calcolo dell’IRAP (msg.5661/2014).

Tale credito, che non concorre alla formazione del reddito, dovrà essere ripartito tra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso fino al 31.12.2014.

Il decreto prevede che il  credito sia riconosciuto, in via automatica,  da parte dei sostituti di imposta, senza attendere la richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari per l’anno 2014.

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