Eureka Previdenza

Contribuzione figurativa

Aspettativa per cariche pubbliche elettive

(circ.81/2000) (art.31 legge 300/1970) (art.3 dlgs 564/1996)

L'art.31 della legge 300/1970 stabilisce che i lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblea regionale ovvero siano chiamati a ricoprire altre funzioni pubbliche elettive possono a richiesta essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato e possono richiedere l'accredito della contribuzione figurativa per i relativi periodi, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nonché a carico di enti, fondi, casse, e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta o che ne comportino comunque l'esonero.

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L'art.31 della legge 300/1970 stabilisce che i lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblea regionale ovvero siano chiamati a ricoprire altre funzioni pubbliche elettive possono a richiesta essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato e possono richiedere l'accredito della contribuzione figurativa per i relativi periodi, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nonché a carico di enti, fondi, casse, e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta o che ne comportino comunque l'esonero.

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Ampliamento della normativa ai dipendenti pubblici

Tale previsione normativa relativa ai lavoratori del settore privato è stata estesa dall'art. 22, c. 39 della legge n. 23.12.1994, n. 724, con norma di interpretazione autentica, anche ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo, e nei Consigli regionali (cfr. circolare n. 130 del 11/5/1995).

Assunzione del provvedimento con atto scritto

La materia è stata successivamente disciplinata dal D.Lgs. 16.9.1996, n. 564, di attuazione della delega conferita dall'art.1, c. 39, della legge 8.8.1995, n. 335, in tema di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, il quale ha tra l'altro stabilito all'art. 3, co.1, che a decorrere dalla data della propria entrata in vigore i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art.31 legge 300/1970, se assunti con atto scritto. Successivamente il D.Lgs. n.278 del 29.6.1998 ha modificato ed integrato il predetto art. 3.

Versamento di un contributo pari alla quota carico del lavoratore dall'1 gennaio 2000

Alle disposizioni di ordine generale fin qui richiamate si vengono ora ad aggiungere quelle contenute nei primi 3 commi dell'art. 38 della legge n. 488/1999 in oggetto che, per i lavoratori che ricadono nel suo campo applicativo, condiziona l'esercizio del diritto all'accredito della contribuzione figurativa per aspettativa non retribuita all'onere del versamento dell'equivalente dei contributi pensionistici nella misura prevista dalla legislazione vigente per la quota a carico del lavoratore per tutto il relativo periodo di durata.

Il c. 3 dell'art. 38 suddetto stabilisce, infatti, che i lavoratori dipendenti di cui al co.1, qualora non intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui al medesimo co. 1, secondo le modalità previste dall'art. 3, co.3 del D.Lgs. 16.9.1996, n. 564 e successive modificazioni, non effettuano i versamenti relativi.

Pertanto per chi intende avvalersi della facoltà di richiedere l'accredito della contribuzione figurativa detti versamenti si configurano come obbligatori, ed in assenza di essi la domanda di accredito non potrà essere accolta.

L'onere in questione deve essere assolto con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dall'1.1.2000, secondo quanto stabilito dal co.2 della previsione normativa in oggetto.

Tale previsione normativa comporta per i soggetti che ricadono nel suo campo di operatività alcuni adempimenti che vengono di seguito illustrati e che si aggiungono a quelli ordinariamente fissati in materia di domanda di accredito di contribuzione figurativa dovuta a periodi di aspettativa non retribuita.

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