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Cumulo pensione-redditi da lavoro
Dichiarazione a preventivo per il reddito da lavoro autonomo
(msg.4430/2019)
A norma del comma 4-bis, aggiunto all'articolo 10 del D. Lgs. n. 503 del 1992 dall'articolo 1, comma 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno.
A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione.
Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF.
Pertanto i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nell'anno corrente attività di lavoro autonomo sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso dello stesso.
Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi dell'anno corrente resa a consuntivo nell'anno successivo.