Eureka Previdenza

Posizioni soprannumerarie o eccedentarie nelle amministrazioni pubbliche

(msg.4834/2014)

Il decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2013, all’articolo 2, comma 3 ha previsto che: “Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall’articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall’articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165….”.

Con il D.L. 101/2013, così come convertito nella legge n. 125/2013, si è quindi ampliata la platea dei destinatari dei prepensionamenti per posizioni soprannumerarie (articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 95/2012) nel senso di ricomprendere tutte le amministrazione pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. [1]  (quali, a titolo esemplificativo, le regioni i comuni, le provincie, le comunità montane, le aziende sanitarie locali) purché si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ossia nei casi di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione.

Posizioni soprannumerarie o eccedentarie nelle amministrazioni pubbliche

(msg.4834/2014)

Il decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2013, all’articolo 2, comma 3 ha previsto che: “Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall’articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall’articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165….”.

Con il D.L. 101/2013, così come convertito nella legge n. 125/2013, si è quindi ampliata la platea dei destinatari dei prepensionamenti per posizioni soprannumerarie (articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 95/2012) nel senso di ricomprendere tutte le amministrazione pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. [1]  (quali, a titolo esemplificativo, le regioni i comuni, le provincie, le comunità montane, le aziende sanitarie locali) purché si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ossia nei casi di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione.

Indirizzi applicativi del Ministero

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con Circolare n. 4 del 28 aprile 2014, ha fornito indirizzi applicativi sul ricorso all’istituto del prepensionamento per riassorbire le eccedenze conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche ovvero alla redazione di piani di ristrutturazione per ragioni funzionali o finanziare; per l’individuazione delle situazioni di soprannumerarietà ed eccedenza di personale e per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente messaggio si rimanda a quanto previsto nella citata Circolare.

Con il presente, nello sciogliere la riserva contenuta nel messaggio n. 2041 del 4 febbraio 2014, si forniscono le istruzioni procedurali per la gestione dei trattamenti pensionistici, da attribuire in virtù dei requisiti vigenti anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 201/2001 convertito nella legge n. 214/2011, nei casi di dichiarata eccedenza o soprannumerarietà, individuati secondo quanto definito dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nei confronti di quelle amministrazioni inizialmente non ricomprese nel DL 95/2012.

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