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Cessazione del rapporto di lavoro
Mini ASpI 2012
La legge di riforma del 28 giugno 2012, n. 92, ha disposto all’articolo 2, comma 69, lettera b) l’abrogazione dell’articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Conseguentemente dal 1 gennaio 2013 non sarà più erogabile l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti.
Per coloro che nel 2012 hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta norma abrogata, l’art. 2, comma 24, della legge di riforma ha stabilito l’assorbimento delle relative prestazioni nella nuova indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.
A seguito di una lettura interpretativa concordata con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa al meccanismo dell’assorbimento disposto dal richiamato art. 2, comma 24, la disciplina della prestazione relativa al 2012, ed esclusivamente per questo periodo, ha come riferimento i requisiti assicurativi e contributivi dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, mentre la durata e la misura saranno calcolate in base alle nuove disposizioni normative relative alla indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.