Eureka Previdenza

Fondo autoferrotranvieri

Competenze accessorie nel Fondo autoferrotranvieri

(msg.1656/2023)

Nuove modalità di comunicazione delle competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

Fondo autoferrotranvieri

Competenze accessorie nel Fondo autoferrotranvieri

(msg.1656/2023)

Nuove modalità di comunicazione delle competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

Elementi accessori da ricomprendere nella retribuzione pensionabile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

1. Elementi accessori da ricomprendere nella retribuzione pensionabile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, la retribuzione da utilizzare per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (di seguito Fondo) fino al 31 dicembre 1995 è determinata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, in base alla normativa vigente presso il Fondo stesso.

La retribuzione pensionabile nel soppresso Fondo è disciplinata dall’articolo 17 della legge 29 ottobre 1971, n. 889.

In particolare, le competenze accessorie della retribuzione devono essere ricomprese nella retribuzione pensionabile qualora abbiano le caratteristiche di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), della legge n. 889/1971, ossia:

spettare con continuità;
essere determinate in misura fissa, anche eventualmente in percentuale della retribuzione;
essere previste per tutti gli appartenenti a una stessa qualifica;
trovare la loro disciplina in accordi nazionali o aziendali (o regionali).

Inoltre, ai sensi dell’articolo 17 della menzionata legge n. 889/1971, le competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile sono quelle effettivamente percepite negli ultimi dodici mesi di servizio, sino a un massimo del 40 per cento di quelle complessivamente percepite dall’agente e assoggettate a contributo negli ultimi trentasei mesi di servizio.

Tanto rappresentato, con il presente messaggio si forniscono le nuove modalità di comunicazione all’Istituto delle competenze accessorie in esame.

Nuove modalità di comunicazione delle competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo

2. Nuove modalità di comunicazione delle competenze accessorie da includere nella retribuzione pensionabile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo

L’articolo 10, quarto comma, della legge n. 889/1971, modificato dall’articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, prevede che:“Entro il 30 giugno dello stesso anno [successivo a quello di corresponsione degli emolumenti] le aziende devono trasmettere con modalità telematiche all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco degli elementi accessori, di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 5, che sono stati corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell'Istituto medesimo”.

A parziale modifica di quanto indicato nella circolare n. 2 del 13 gennaio 2012, le aziende interessate, dalla data di pubblicazione del presente messaggio, devono inoltrare tali comunicazioni, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Come indicato nella norma richiamata, il termine per la predetta comunicazione è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello di erogazione dei relativi emolumenti.

Ai sensi dell’articolo 16 della citata legge n. 889/1971, l’INPS accerta la rilevanza ai fini pensionistici dei suddetti compensi e trasmette le relative valutazioni, entro il termine di sei mesi dalla ricezione dell’elenco di cui al citato articolo 10, all’Azienda interessata.

Tali valutazioni sono inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato dall’azienda per la relativa comunicazione, nonché alla Struttura territoriale INPS presso cui l’azienda interessata versa i contributi.

Le Strutture territoriali dell’Istituto, nello svolgimento dell’attività istruttoria diretta alla liquidazione della pensione degli iscritti al soppresso Fondo, allo scopo di assicurare che nella retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione siano computati solo gli elementi accessori della retribuzione dichiarati pensionabili, possono chiedere alla Struttura territorialmente competente per l’azienda di appartenenza del lavoratore una verifica sulle determinazioni di pensionabilità adottate dall’Istituto.

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