Eureka Previdenza

Cumulo pensione-redditi da lavoro

Pensione di anzianità

Disciplina vigente dal 1° gennaio 2003

(art. 44 comma legge 289/2002circolare 16/2003

L’articolo 44, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha esteso, con effetto dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra i redditi da lavoro autonomo o dipendente e le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, previsto dall’articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni, a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere all’atto del pensionamento.
Per stabilire se l'anzianità contributiva sia o meno pari a 37 anni ai fini dell'applicazione della nuova disciplina deve essere valutata la contribuzione utile per il diritto, ovvero se più favorevole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico.
Ai fini del raggiungimento dei 37 anni di anzianità contributiva è ininfluente la contribuzione versata ma non ricongiunta; né vanno ricompresi i periodi per i quali viene chiesto il supplemento di pensione in quanto liquidati successivamente alla data di pensionamento.

Cumulo pensione-redditi da lavoro

Pensione di anzianità

Disciplina vigente dal 1° gennaio 2003

(art. 44 comma legge 289/2002circolare 16/2003

L’articolo 44, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha esteso, con effetto dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra i redditi da lavoro autonomo o dipendente e le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, previsto dall’articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni, a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere all’atto del pensionamento.
Per stabilire se l'anzianità contributiva sia o meno pari a 37 anni ai fini dell'applicazione della nuova disciplina deve essere valutata la contribuzione utile per il diritto, ovvero se più favorevole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico.
Ai fini del raggiungimento dei 37 anni di anzianità contributiva è ininfluente la contribuzione versata ma non ricongiunta; né vanno ricompresi i periodi per i quali viene chiesto il supplemento di pensione in quanto liquidati successivamente alla data di pensionamento.

Pensioni di anzianità con decorrenza dal 1° gennaio 2003 in poi

Pensioni di anzianità con decorrenza dal 1° gennaio 2003 in poi

Le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo o dipendente, a condizione che alla data di decorrenza della pensione il lavoratore faccia valere

  • un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e abbia compiuto 58 anni di età

Per stabilire se l’anzianità contributiva sia o meno pari a 37 anni ai fini dell’applicazione della nuova disciplina deve essere valutata la contribuzione utile ai fini del diritto, ovvero, se più favorevole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico. 

Si ricorda che, con effetto dal 1° gennaio 2001, sono altresì interamente cumulabili con i redditi da lavoro le pensioni di anzianità liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni

Le disposizioni in esame non si applicano nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche nei casi in cui il lavoratore faccia valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e 58 anni di età (circolari n. 30 del 13 febbraio 1997 e n. 236 del 21 novembre 1997). Restano pertanto confermate per tali situazioni le disposizioni speciali dell’articolo 1, commi 185 e 186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

Le nuove disposizioni non si applicano del pari ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili. Resta inteso che tali disposizioni si applicano invece ai titolari dei trattamenti definitivi di anzianità. 

Eccettuate le pensioni che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 44, comma 1, e quelle liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, le altre pensioni di anzianità con decorrenza successiva al 31 dicembre 2002 sono incumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 30 per cento della quota eccedente il minimo e comunque nei limiti del 30 per cento del reddito da lavoro autonomo e totalmente incumulabili con i redditi da lavoro dipendente. Si richiamano in proposito i criteri illustrati con la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001

Nulla è infine innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto in via generale per il diritto alla pensione di anzianità dall’articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo sostituito dall’articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 


Pensioni di anzianità e prepensionamenti in essere alla data del 1° gennaio 2003

Normativa in vigore dal 1° gennaio 2003 (art. 44 comma legge 289/2002)
Pensioni di anzianità e prepensionamenti in essere alla data del 1° gennaio 2003

Per le pensioni di anzianità e per i trattamenti di prepensionamento con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 è operante il regime di totale cumulabilità con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo qualora si tratti di:

  • pensioni con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;

  • pensioni liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e un’età di 58 anni all’atto del pensionamento;

  • pensioni il cui titolare ha compiuto l’età per il pensionamento di vecchiaia.

Per i titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni previdenziali in parola con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 che non possono far valere le predette condizioni trova ancora applicazione il regime di parziale o totale incumulabilità

Anche tali pensionati possono accedere al regime di cumulabilità totale di cui al precedente punto 2 a decorrere dal 1º gennaio 2003, con diverse modalità a seconda che fossero o meno in attività al 30 novembre 2002.

  • Pensionati in attività alla data del 30 novembre 2002
  • Pensionati in attività alla data del 30 novembre 2002

    I pensionati in questione per accedere al regime di totale cumulabilità devono versare un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (pari a 402,12 euro), moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica di cui al precedente punto 2 (pari a 95), e la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età in possesso alla data del pensionamento di anzianità. 

    Le annualità di anzianità contributiva e di età sono arrotondate al primo decimale e la loro somma è arrotondata all’intero più vicino

    Se l’importo da versare, come sopra determinato, è inferiore al 20 per cento dell’importo lordo della pensione spettante al 1° gennaio 2003 deve essere comunque versato il 20 cento dell’importo del trattamento pensionistico.

    Del pari si deve far luogo al versamento del 20 per cento dell’importo lordo della pensione spettante al 1° gennaio 2003, ove dalle predette operazioni non risulti alcun importo da versare. 

    Il versamento non può in ogni caso essere superiore a tre volte l’importo lordo della pensione spettante al 1° gennaio 2003. 

    La somma dovuta deve essere pagata entro il 17 marzo 2003 (il 16 marzo indicato dalla legge è festivo), utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale n. 38390647, intestato a INPS AUTORIZZAZIONE CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO, con causale "Versamento per accedere alla totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (legge 289/2002, art.44, comma 2)". 

    Il pensionato può optare per il versamento del 30 per cento del dovuto entro la predetta data del 17 marzo 2003, con la rateizzazione in cinque rate trimestrali della differenza, applicando l’interesse legale del 3 per cento. 

    Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, il versamento effettuato è provvisorio. Entro due mesi dall’erogazione della pensione definitiva dovrà essere effettuato il versamento a conguaglio.

  • Pensionati che non lavoravano alla data del 30 novembre 2002
  • Per i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002, il versamento può avvenire anche successivamente al 17 marzo 2003, purché entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa, su una base di calcolo costituita dall’ultima mensilità di pensione lorda erogata nel mese precedente l’inizio della attività lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento rispetto agli importi determinati applicando la procedura illustrata sopra.

    Resta inteso che i predetti pensionati possono effettuare il versamento anche entro il 17 marzo 2003 con le modalità previste con riferimento a tale scadenza (msg. 76/2003).

    Il versamento dovrà essere effettuato con le stesse modalità dei pensionati in attività alla data del 30 novembre 2002.

  • Pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 non ancora liquidate
  • Per le pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 non ancora liquidate dalle Sedi si potrà far luogo al versamento di quanto dovuto per l’accesso al regime di totale cumulabilità, anche oltre il 17 marzo 2003, ma comunque entro 60 giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione, per i titolari in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002. 

    Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità dei pensionati in attività alla data del 30 novembre 2002

    I pensionati non in attività alla data del 30 novembre 2002 potranno effettuare il versamento entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa. 

    Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità dei pensionati non in attività alla data del 30 novembre 2002.

    Resta inteso che questi ultimi pensionati potranno effettuare il versamento anche oltre il 17 marzo 2003, ma comunque entro 60 giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione senza maggiorazione del 20 per cento.
    Le Sedi provvederanno alla liquidazione delle pensioni in argomento con le consuete modalità.
    Al fine di fornire un’adeguata informazione al pensionato le Sedi invieranno, unitamente al Mod. TE08 di liquidazione, apposita comunicazione e un bollettino di conto corrente n. 38390647 Autorizzazione cumulo tra pensione e reddito da lavoro.
    Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per la memorizzazione dei dati relativi al versamento.
    Come per le altre pensioni di anzianità per le quali verrà effettuato il versamento, le procedure centrali, dopo la memorizzazione dei dati relativi al versamento stesso, provvederanno alla ricostituzione della pensione e alla determinazione dell’importo da restituire ai pensionati, relativo all’annullamento delle quote di incumulabilità 
    (msg. 76/2003).

  • Pensionati per i quali è in corso di recupero un indebito per quote incumulabili
  • Con messaggio n. 76 del 6 marzo 2003 di pari oggetto al p. 5 è stato comunicato che è stata sottoposta all'esame dei competenti Ministeri la problematica concernente i pensionati per i quali è in corso di recupero un indebito per quote incumulabili.
    Si precisa che detti pensionati sono individuati ai sensi dell'articolo 44, comma 3, della legge n. 289 del 2002, in coloro che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente e che, quindi, sono stati sottoposti ad accertamento a seguito del quale è in corso il recupero (v. circolare n. 16 del 27.1.2003, p. 5).
    Ciò premesso, si porta a conoscenza che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso l'avviso che la sanatoria di cui all'articolo 44, comma 3, della legge n. 289 del 2002 "trova applicazione nei confronti dei soggetti pensionati che intendono regolarizzare la propria posizione qualora svolgano lavoro dipendente o autonomo, senza le prescritte comunicazioni agli enti previdenziali. Si tratta pertanto di soggetti in situazione di concreta violazione delle norme sul divieto di cumulo, non ancora incorsi nella rete delle sanzioni alla data del 31 dicembre 2002.
    A parere di questo Ministero, se tale è il portato della disposizione che circoscrive la platea ammissibile alla sanatoria, non è ipotizzabile un'interpretazione che estenda a soggetti diversi - ovvero quelli per i quali sia già intervenuto un accertamento e nei cui confronti sono in corso i relativi recuperi - la regolarizzazione ai sensi della citata disciplina."
    Quanto sopra nella considerazione che la normativa generale in materia di illecito amministrativo e la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato hanno affermato nella materia "l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole".
    Per tali situazioni pertanto non è applicabile la sanatoria di cui all'articolo 44, comma 3 (msg.89/2003).
  • Dichiarazioni a preventivo per il lavoro autonomo svolto nell'anno 2002
  • Messaggio n. 89 del 13 marzo 2003

    D.C. Prestazioni
     
    Oggetto:
    Articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Cumulo tra trattamenti pensionistici e reddito da lavoro. Ulteriori chiarimenti

    1. 

    Con messaggio n. 76 del 6 marzo 2003 di pari oggetto al p. 5 è stato comunicato che è stata sottoposta all'esame dei competenti Ministeri la problematica concernente i pensionati per i quali è in corso di recupero un indebito per quote incumulabili.
    Si precisa che detti pensionati sono individuati ai sensi dell'articolo 44, comma 3, della legge n. 289 del 2002, in coloro che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente e che, quindi, sono stati sottoposti ad accertamento a seguito del quale è in corso il recupero (v. circolare n. 16 del 27.1.2003, p. 5).
    Ciò premesso, si porta a conoscenza che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso l'avviso che la sanatoria di cui all'articolo 44, comma 3, della legge 27.12.2002, n. 289 "trova applicazione nei confronti dei soggetti pensionati che intendono regolarizzare la propria posizione qualora svolgano lavoro dipendente o autonomo, senza le prescritte comunicazioni agli enti previdenziali. Si tratta pertanto di soggetti in situazione di concreta violazione delle norme sul divieto di cumulo, non ancora incorsi nella rete delle sanzioni alla data del 31 dicembre 2002.
    A parere di questo Ministero, se tale è il portato della disposizione che circoscrive la platea ammissibile alla sanatoria, non è ipotizzabile un'interpretazione che estenda a soggetti diversi - ovvero quelli per i quali sia già intervenuto un accertamento e nei cui confronti sono in corso i relativi recuperi - la regolarizzazione ai sensi della citata disciplina."

    Quanto sopra nella considerazione che la normativa generale in materia di illecito amministrativo e la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato hanno affermato nella materia "l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole".

    Per tali situazioni pertanto non è applicabile la sanatoria di cui all'articolo 44, comma 3.

    2. .

    Con il citato messaggio n. 76 del 6 marzo 2003 al p. 4 è stato comunicato che è stata sottoposta all'esame dei competenti Ministeri la problematica concernente i pensionati che hanno svolto lavoro autonomo nel corso dell'anno 2002 e che hanno provveduto ad inviare la comunicazione a preventivo.

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato la non applicabilità della sanatoria prevista dall'articolo 44, comma 3, nei confronti dei pensionati in argomento.

    IL DIRETTORE CENTRALE

    De Stefanis


Pensionati in attività alla data del 30 novembre 2002

I pensionati in questione per accedere al regime di totale cumulabilità devono versare un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (pari a 402,12 euro), moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica di cui al precedente punto 2 (pari a 95), e la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età in possesso alla data del pensionamento di anzianità. 

Le annualità di anzianità contributiva e di età sono arrotondate al primo decimale e la loro somma è arrotondata all’intero più vicino

Se l’importo da versare, come sopra determinato, è inferiore al 20 per cento dell’importo lordo della pensione spettante al 1° gennaio 2003 deve essere comunque versato il 20 cento dell’importo del trattamento pensionistico.

Del pari si deve far luogo al versamento del 20 per cento dell’importo lordo della pensione spettante al 1° gennaio 2003, ove dalle predette operazioni non risulti alcun importo da versare. 

Il versamento non può in ogni caso essere superiore a tre volte l’importo lordo della pensione spettante al 1° gennaio 2003. 

La somma dovuta deve essere pagata entro il 17 marzo 2003 (il 16 marzo indicato dalla legge è festivo), utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale n. 38390647, intestato a INPS AUTORIZZAZIONE CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO, con causale "Versamento per accedere alla totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (legge 289/2002, art.44, comma 2)". 

Il pensionato può optare per il versamento del 30 per cento del dovuto entro la predetta data del 17 marzo 2003, con la rateizzazione in cinque rate trimestrali della differenza, applicando l’interesse legale del 3 per cento. 

Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, il versamento effettuato è provvisorio. Entro due mesi dall’erogazione della pensione definitiva dovrà essere effettuato il versamento a conguaglio.


Pensionati che non lavoravano alla data del 30 novembre 2002

Per i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002, il versamento può avvenire anche successivamente al 17 marzo 2003, purché entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa, su una base di calcolo costituita dall’ultima mensilità di pensione lorda erogata nel mese precedente l’inizio della attività lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento rispetto agli importi determinati applicando la procedura illustrata sopra.

Resta inteso che i predetti pensionati possono effettuare il versamento anche entro il 17 marzo 2003 con le modalità previste con riferimento a tale scadenza (msg. 76/2003).

Il versamento dovrà essere effettuato con le stesse modalità dei pensionati in attività alla data del 30 novembre 2002.


Pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 non ancora liquidate

Per le pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 non ancora liquidate dalle Sedi si potrà far luogo al versamento di quanto dovuto per l’accesso al regime di totale cumulabilità, anche oltre il 17 marzo 2003, ma comunque entro 60 giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione, per i titolari in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002. 

Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità dei pensionati in attività alla data del 30 novembre 2002

I pensionati non in attività alla data del 30 novembre 2002 potranno effettuare il versamento entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa. 

Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità dei pensionati non in attività alla data del 30 novembre 2002.

Resta inteso che questi ultimi pensionati potranno effettuare il versamento anche oltre il 17 marzo 2003, ma comunque entro 60 giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione senza maggiorazione del 20 per cento.
Le Sedi provvederanno alla liquidazione delle pensioni in argomento con le consuete modalità.
Al fine di fornire un’adeguata informazione al pensionato le Sedi invieranno, unitamente al Mod. TE08 di liquidazione, apposita comunicazione e un bollettino di conto corrente n. 38390647 Autorizzazione cumulo tra pensione e reddito da lavoro.
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per la memorizzazione dei dati relativi al versamento.
Come per le altre pensioni di anzianità per le quali verrà effettuato il versamento, le procedure centrali, dopo la memorizzazione dei dati relativi al versamento stesso, provvederanno alla ricostituzione della pensione e alla determinazione dell’importo da restituire ai pensionati, relativo all’annullamento delle quote di incumulabilità 
(msg. 76/2003).

Pensioni provvisorie

Il comma 3 dell’articolo 44 della legge 289/2002 prevede che, se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, e si procede al ricalcolo entro due mesi dall’erogazione della pensione definitiva.
In tutti i casi in cui l’importo della pensione di gennaio 2003 non sia definitivo (in quanto la pensione deve essere ricalcolata per variazione del numero dei contributi, per variazione delle retribuzioni o dei redditi, ecc.) si dovrà far luogo, entro due mesi dall’erogazione della pensione ricalcolata, ad un ricalcolo di quanto versato per ottenere la totale cumulabilità.
A tal fine dovranno essere considerate provvisorie le pensioni per le quali le informazioni determinanti per il calcolo dell’importo da versare memorizzate sugli archivi siano incomplete o da modificare.
Si precisa che l’importo riportato sulla comunicazione inviata ai pensionati è stato determinato sulla base dei dati memorizzati sugli archivi a gennaio 2003. Qualora gli interessati segnalino eventuali discordanze di dati, le Sedi, previa verifica, potranno comunicare agli interessati gli importi aggiornati (msg.76/2003).

Iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di lavoro e hanno presentato domanda di pensione entro il 30 novembre 2002

I lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di lavoro e hanno presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002, nei cui confronti trovano applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità effettuando il pagamento di una somma determinata con le modalità dei pensionati in attività al 30 novembre 2002, anche successivamente al 17 marzo 2003, ma comunque entro sessanta giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione

I pensionati non in attività potranno effettuare il versamento entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa, con le modalità dei pensionati non in attività al 30 novembre 2002

Qualora detti lavoratori abbiano diritto alla pensione con decorrenza successiva al 1° gennaio 2003 è considerato come base di calcolo l’importo lordo della pensione alla decorrenza originaria. 

Si tratta sostanzialmente dei lavoratori che hanno maturato entro il 30 novembre 2002 i requisiti per il pensionamento di anzianità – ivi compresa la cessazione del rapporto di lavoro subordinato – hanno presentato la relativa domanda entro la stessa data ed hanno diritto alla pensione con decorrenza successiva al 1° dicembre 2002, per effetto delle c.d. "finestre".


Lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 44 della legge 289/2002 non si applicano nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (circ.16/2003), anche nei casi in cui il lavoratore faccia valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e 58 anni di età (circolari n. 30 del 13 febbraio 1997 e n. 236 del 21 novembre 1997). Restano pertanto confermate per tali situazioni le disposizioni dell’articolo 1, commi 185, 186 e 187, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto norme speciali.

Del pari non si applicano alle situazioni in parola le disposizioni previste dal comma 2 dell’articolo 44 della legge 289/2002.

Dovranno pertanto essere rimborsati eventuali importi che i pensionati in argomento abbiano versato per accedere al regime di totale cumulabilità. I rimborsi saranno effettuati sulla pensione.


Regolarizzazione di situazioni pregresse

L’articolo 44, comma 3, stabilisce che per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, titolari di reddito da pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, le penalità e le trattenute previste, con i relativi interessi e sanzioni, non trovano applicazione, per il periodo fino al 31 marzo 2003, qualora l’interessato versi un importo pari al 70 per cento della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente ai quali si è verificato l’inadempimento. A tal fine le frazioni di anno sono arrotondate all’unità superiore. 

Il versamento non può in ogni caso essere superiore a quattro volte l’importo lordo della pensione spettante al 1° gennaio 2003. 

La somma dovuta deve essere pagata entro il 17 marzo 2003 (il 16 marzo indicato dalla legge è festivo), utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale n. 38390761, intestato a INPS REGOLARIZZAZIONE CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO con la causale "Versamento per sanare periodi di totale o parziale incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (legge 289/2002, art.44, comma 3)". 

La quota di versamento relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 viene restituita all’iscritto che abbia proceduto anche al versamento di cui al comma 2

Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, e si procede al ricalcolo entro due mesi dall’erogazione della pensione definitiva. 

Il pensionato può optare per il versamento del 30 per cento del dovuto entro la predetta data del 17 marzo 2003, con la rateizzazione in cinque rate trimestrali della differenza, applicando l’interesse legale del 3 per cento. 

La norma consente ai titolari di pensione di anzianità, di pensione di vecchiaia, di pensione o assegno di invalidità, di pensione ai superstiti, di trattamenti anticipati, che hanno prodotto redditi da lavoro dipendente o autonomo sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno comunicato al datore di lavoro lo stato di pensionato o all’INPS i redditi percepiti in caso di attività di lavoro autonomo, di regolarizzare la propria posizione per i periodi fino al 31 marzo 2003. 

A tal fine deve essere presentata apposita domanda alla Sede INPS che ha in carico la pensione ed effettuato il pagamento di una somma da versare una tantum. Se viene effettuato il versamento non trovano applicazione le penalità e le trattenute previste, con i relativi interessi e sanzioni. 

Si ricorda che l’articolo 40 del DPR 27 aprile 1968, n. 488 prevede per i pensionati sottoposti al divieto di cumulo totale o parziale che si occupano quali lavoratori dipendenti

  • una sanzione a carico del lavoratore che ometta di dichiarare al datore di lavoro il suo stato di pensionato;

  • una sanzione a carico dell’azienda che non effettua la trattenuta nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità di pensionati.

Considerata tale normativa la sanatoria prevista dall’articolo 44, comma 3, si può applicare alla sola situazione del lavoratore che ha omesso la dichiarazione, mentre non è applicabile per le inadempienze riconducibili a comportamenti aziendali. 

Per quanto riguarda il lavoro autonomo, la sanatoria opera per le trattenute previste dalla normativa di volta in volta vigente nonché per le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che:  

"…fermo restando quanto previsto dall’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.488, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione prevista, sono tenuti a versare all’ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall’ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore". 

Inoltre, l’interessato che abbia regolarizzato la sua situazione pregressa e continui a prestare attività lavorativa, può accedere al regime di totale cumulabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2003, versando, anche, l’importo una tantum calcolato secondo le modalità indicate per i pensionati ante gennaio 2003. In tal caso l’interessato ha diritto alla restituzione di quanto versato per regolarizzare la sua posizione, per la parte relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003.

I pensionati che hanno svolto lavoro autonomo nel corso dell’anno 2002 e che hanno provveduto ad inviare la comunicazione a preventivo non possono accedere alla sanatoria prevista dal comma 3 dell’articolo 44, nella considerazione che hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa (comma 4-bis aggiunto all’articolo 10 del decreto legislativo n. 503 del 1992 dall’articolo 1 comma 210 della legge n. 662 del 1996 - msg.76/2003 e msg.89/2003).
I pensionati che hanno svolto lavoro autonomo nel corso dell’anno 2002 e che non hanno provveduto ad inviare la comunicazione a preventivo possono accedere alla sanatoria prevista dal comma 3 dell’articolo 44 in quanto nei loro confronti si configura una mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalle disposizioni sopra menzionate.

I pensionati che hanno svolto lavoro autonomo negli anni scorsi e per i quali è in corso di recupero l’indebito per quote incumulabili, non possono accedere alla sanatoria prevista dal comma 3 dell’articolo 44, (msg. 89/2003).

Controlli

Il comma 5 prevede che a partire dal 1º aprile 2003 i comparti interessati dell’amministrazione pubblica, ed in particolare l’anagrafe tributaria e gli enti previdenziali erogatori di trattamenti pensionistici, procedono all’incrocio dei dati fiscali e previdenziali da essi posseduti, per l’applicazione delle trattenute dovute e delle relative sanzioni nei confronti di quanti non hanno regolarizzato la propria posizione ai sensi del comma 3.

Versamento per accedere al regime di totale cumulabilità

Ai pensionati di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 ancora soggetti al divieto di cumulo per i quali quindi risulta ancora indicata, a partire da gennaio 2003, una trattenuta per quota incumulabile con il lavoro autonomo o dipendente, sul Mod. ObisM dell’anno 2003 è riportato un apposito riquadro nel quale si indica che le nuove disposizioni contenute nell’articolo 44 della legge n. 289/2002 prevedono la possibilità di effettuare un versamento una tantum (vedi foglio elettronico per il calcolo dell'importo del versamento), entro il 17 marzo 2003, per accedere al regime di totale cumulabilità. 

A tali pensionati verrà inviata, nel corso del mese di febbraio 2003, un’apposita comunicazione (allegato 3) per informarli di quanto previsto dall’articolo 44.

La comunicazione riporterà l’importo del versamento che i pensionati in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002 devono effettuare entro il 17 marzo 2003 per accedere al regime di totale cumulabilità.

A tal fine dovrà essere utilizzato l’apposito bollettino di c/c postale n. 38390647 intestato a INPS REGOLARIZZAZIONE CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO con la causale "Versamento per sanare periodi di totale o parziale incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (legge 289/2002, art.44, comma 3)". 

Gli interessati, entro il 17 marzo 2003, potranno versare o l’intero importo o il 30 per cento dello stesso. In questo secondo caso la differenza sarà trattenuta direttamente sulla pensione in 5 rate trimestrali, aumentate degli interessi legali del 3 per cento, con scadenza 1° luglio 2003, 1° ottobre 2003, 1° gennaio 2004, 1° aprile 2004, 1° luglio 2004. 

I pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002, in caso di rioccupazione potranno rivolgersi alla Sede che gestisce la loro pensione ai fini della quantificazione dell’importo da versare, sempre utilizzando, per il versamento, l’apposito bollettino di c/c postale n. 38390647.
Per la modalità di visualizzazione dei versamenti e dei piani di recupero rateali vedi msg.199/2003 e msg.231/2003.


Versamento per la regolarizzazione (sanatoria) in presenza di redditi da lavoro soggetti al divieto di cumulo

I pensionati interessati alla sanatoria prevista dall’articolo 44, comma 3, dovranno presentare apposita richiesta di regolarizzazione alla Sede INPS alla quale è in carico la propria pensione.

Le Sedi, utilizzando il foglio Excel, determineranno l’importo del versamento e lo comunicheranno agli interessati affinché gli stessi possano effettuare il versamento entro il 17 marzo 2003.

Entro il 17 marzo 2003, gli interessati potranno versare o l’intero importo o il 30 per cento dello stesso. In questo secondo caso la differenza sarà trattenuta direttamente sulla pensione in 5 rate trimestrali, aumentate degli interessi legali del 3 per cento, con scadenza 1° luglio 2003, 1° ottobre 2003, 1° gennaio 2004, 1° aprile 2004, 1° luglio 2004.

Per il versamento dovrà essere utilizzato l’apposito bollettino di c/c postale n. 38390761 intestato a INPS REGOLARIZZAZIONE CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO con la causale "Versamento per sanare periodi di totale o parziale incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (legge 289/2002, art.44, comma 3)". 
Per la modalità di visualizzazione dei versamenti e dei piani di recupero rateali vedi msg.199/2003.

Per le attività da svolgere per la visualizzazione e la registrazione dei versamenti effettuati vedi msg.231/2003.


Pensionati deceduti nel corso del pagamento rateale

Da parte di alcune Sedi sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla posizione di pensionati deceduti dopo aver effettuato un versamento rateale a titolo di accesso al regime di totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro o a titolo di regolarizzazione di situazioni pregresse ai sensi dell'articolo 44 della legge 27.12.2002, n. 289. 

Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti.

 

In caso di decesso del pensionato le rate trimestrali non trattenute sulla pensione diretta dovranno essere richieste agli eredi sia nel caso di adesione al regime di totale cumulabilità (articolo 44, commi 2 e 4, della citata legge n. 289) sia nel caso di regolarizzazione delle situazioni pregresse (articolo 44, commi 3 e 4). 

Resta inteso che qualora il pensionato muoia avendo in corso il pagamento rateale sia a titolo di adesione al regime di cumulo che a titolo di regolarizzazione, si procederà a favore degli aventi diritto all'eventuale conguaglio tra quanto dovuto dall'Istituto a titolo di rimborso delle quote di incumulabilità e quanto dovuto dagli eredi per il debito relativo alle rate trimestrali non trattenute sulla pensione diretta.

Recuperi rateali

Per i pensionati che hanno effettuato il versamento del 30 per cento dell’importo complessivo entro il 17 marzo 2003, è stata memorizzata nell’archivio CONGUAGLI la differenza da trattenere in cinque rate trimestrali, separatamente per "quota capitale" e per "quota interessi" (calcolati applicando il tasso legale del 3 per cento). Sono stati memorizzati cinque piani di recupero per la quota capitale e cinque piani di recupero per la quota interessi.

  • Recuperi rateali per l’accesso alla totale cumulabilità
  • Recuperi rateali per l’accesso alla totale cumulabilità (msg.199/2003)

    Con l’estrazione della rata mensile di pensione, per l’accesso alla totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (comma 2 dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289) viene registrato nell’area GP8 l’importo del recupero: 

    • per "quota capitale" in GP8MD53E con codice 469 in GP8MD52;
    • per "quota interessi" in GP8MD53E con codice 470 in GP8MD52.
  • Recuperi per la regolarizzazione dei periodi pregressi
  • Recuperi rateali per la regolarizzazione dei periodi pregressi (msg.199/2003)

    Con l’estrazione della rata mensile di pensione, per la regolarizzazione dei periodi pregressi (comma 3 dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289) viene registrato nell’area GP8 l’importo del recupero: 

    • per "quota capitale" in GP8MD53E con codice 471 in GP8MD52;
    • per "quota interessi" in GP8MD53E con codice 472 in GP8MD52.

Le trattenute saranno effettuate direttamente sulla pensione con rate trimestrali con scadenza il 1° luglio 2003, il 1° ottobre 2003, il 1° gennaio 2004, il 1° aprile 2004 e il 1° luglio 2004.
Il recupero viene effettuato su tutte le pensioni del soggetto, senza tenere conto del limite del quinto, né della salvaguardia del trattamento minimo. Qualora non fosse possibile effettuare l’intera trattenuta della rata trimestrale sul mese previsto, l’importo residuo sarà recuperato sui due mesi seguenti.

Richieste di rimborso del versamento

Richieste di rimborso del versamento (msg.199/2003)

Sulla rata di luglio 2003 vengono disposti i rimborsi richiesti dagli interessati che hanno effettuato i versamenti erroneamente (vedi messaggio n. 134 del 24 aprile 2003).
Vengono inoltre disposti d’ufficio i rimborsi a favore dei pensionati che hanno effettuato il versamento utilizzando erroneamente entrambi i bollettini ricevuti, sia quello relativo all’intero importo, sia quello del 30 per cento. In tali casi il rimborso riguarda il versamento del 30 per cento. 

Gli importi da rimborsare sono stati memorizzati nell’archivio CONGUAGLI. Il rimborso sarà effettuato con la rata di luglio 2003. 

Con l’estrazione della rata mensile nell’area GP8 viene memorizzato l’importo del rimborso relativo: 

  • all’accesso alla totale cumulabilità (comma 2) in GP8MD53E con codice 487 in GP8MD52;
  • alla regolarizzazione dei periodi pregressi (comma 3) in GP8MD53 con codice 488 in GP8MD52.


Foglio di calcolo del versamento per accedere al regime di cumulo totale


Foglio di calcolo del versamento per accedere al regime di cumulo totale
(msg.2204/2008)

Si fa seguito ai messaggi n. 346 del 2 ottobre 2003, n. 357 del 15 ottobre 2003n. 372 del 28 ottobre 2003, n. 376 del 4 novembre 2003n. 599 del 9 gennaio 2004,n. 19566 del 21 giugno 2004,  n. 6016 del 21 febbraio 2005n. 4241 del 9 febbraio 2006 e n. 3714 del 7 febbraio 2007 di rilascio e variazione della procedura di gestione dei versamenti per articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e si comunica che la procedura è stata aggiornata per l’anno 2008.
La procedura determina, per i versamenti effettuati nella misura del 30 per cento successivamente al 17 marzo 2003, le rate trimestrali a partire da tre mesi dopo la data del primo versamento. Le scadenze delle cinque rate trimestrali sono variabili, in relazione alla data del primo versamento effettuato dal pensionato.
Si ribadisce che possono effettuare il versamento successivamente al 17 marzo 2003, per un’attività lavorativa iniziata successivamente alla predetta data, solo coloro che non esercitavano attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002 e purché il versamento venga effettuato entro tre mesi dall’inizio del rapporto lavorativo (il primo rapporto di lavoro dal 30 novembre in poi) come indicato al comma 4 dell’articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

1 – Foglio di calcolo

Si riporta in allegato il nuovo foglio EXCEL contenente anche la versione di calcolo del piano di recupero a partire dal 2008.
Si ricorda in proposito che il comma 4 dell’articolo 44 dispone che, ai fini del calcolo del versamento, venga preso a riferimento l’importo della mensilità di pensione del mese precedente quello di inizio dell’attività lavorativa.
Per coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa da febbraio 2007 e fino a gennaio 2008 compresi, la mensilità da prendere a riferimento è quella relativa all’anno 2007; dovrà quindi essere selezionata la versione di calcolo per il 2007, ‘cliccando’ nel primo campo per la scelta dell’anno 2007.
Per coloro che iniziano l’attività lavorativa da febbraio 2008 e fino a gennaio 2009 compresi, la mensilità da prendere a riferimento è quella relativa all’anno 2008; dovrà quindi essere selezionata la versione di calcolo per il 2008, ‘cliccando’ nel primo campo per la scelta dell’anno 2008.
Si sottolinea che al rilascio del foglio di calcolo è necessario richiedere anche al pensionato di presentare copia del versamento che effettuerà per poterlo inserire quanto prima in procedura.


Ricostituzione della pensione a seguito del versamento per comma 2

Ricostituzione della pensione a seguito del versamento per comma 2
(msg.2204/2008)

Subito dopo l’inserimento in AS400, con procedura “Articolo 44/289,” dei dati di versamento previsto dal comma 2 (totale cumulabilità), le Sedi dovranno provvedere con immediatezza a ricostituire la pensione per il ricalcolo delle quote incumulabili e degli eventuali conguagli.
A tal fine è sufficiente acquisire la domanda con WEB DOM, prelevare la pensione in ricostituzione e inviarla al calcolo senza acquisire alcun dato.


Modalità di calcolo dell'importo da versare per la regolarizzazione di situazioni pregresse

Normativa in vigore dal 1° gennaio 2003 (art. 44 comma legge 289/2002)

Come già precisato con il messaggio n. 68 del 28 febbraio 2003, per la regolarizzazione di situazione pregresse, in applicazione del comma 3, dell’articolo 44, il numero di anni da considerare per il calcolo dell’importo da versare ai fini della regolarizzazione, deve essere determinato rapportando ad anno la somma dei mesi per i quali gli interessati non hanno ottemperato agli adempimenti di legge; le frazioni di anno sono arrotondate all’unità superiore (msg.76/2003). Vedi esempio del messaggio n. 68 del 28 febbraio 2003.

In ogni caso l’importo da versare non può essere superiore a quattro volte la pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003.


Esempi di calcolo sulle modalità di determinazione delle somme da versare, sia per quanto previsto dal comma 2 che dal comma 3

Esempi di calcolo sulle modalità di determinazione delle somme da versare,
sia per quanto previsto dal comma 2 che dal comma 3

si riportano alcuni esempi sulle modalità di determinazione delle somme da versare, sia per quanto previsto dal comma 2 che dal comma 3:

Esempio n. 1

Pensionato nato il 12 luglio 1945, titolare di pensione di anzianità con decorrenza 1° aprile 2000, liquidata con 1870 contributi settimanali, di importo lordo al 1° gennaio 2003 pari a 1430,23 euro.

Si calcola l’età del pensionato alla decorrenza della pensione, in anni, mesi e giorni,

decorrenza pensione 2000.04.01

data di nascita 1945.07.12

differenza 54a 8m 18 g pari a 54 + 0,666 + 0,049 = 54,715….

che arrotondato al primo decimale diventa 54,7

Si trasforma la contribuzione memorizzata in settimane, in anni

1870 settimane = 35,961…. che arrotondata al primo decimale è uguale a 36

si sommano gli anni e la contribuzione 54,7 + 36 = 90,7 che arrotondato all’intero più vicino è uguale a 91

si calcola la differenza tra 95 e la somma dell’età e della contribuzione

95 – 91 = 4

L’importo da versare si determina moltiplicando il 30% della differenza tra l’importo della pensione al gennaio 2003 e l’importo del trattamento minimo moltiplicato per il valore 4.

1430,23 – 402,12 = 1.028,11

30% di 1.028,11 = 308,43

moltiplicando tale valore per 4 si ottiene l’importo da pagare pari a 4 per 308,43 = 1233,72 euro

Deve essere inoltre verificato che tale valore non sia minore del 20% dell’importo della pensione di gennaio 2003 (limite 286,05) né superiore a 3 volte l’importo della pensione di gennaio 2003 (limite 4.290,69). Nella situazione in esame l’importo determinato rientra nei limiti previsti.

Il pensionato può

  • versare l’intero importo di euro 1233,72, entro il 17 marzo 2003

  • versare il 30% dell’importo dovuto, pari a euro 370,12, entro il 17 marzo 2003 e avere trattenute sulla pensione 5 rate trimestrali di euro 172,72 aumentate ognuna degli interessi del 3%, il 1° luglio e il 1° ottobre 2003, il 1° gennaio, il 1° aprile e il 1° luglio 2004.

Esempio n. 2

Pensionato nato il 12 luglio 1940, titolare di pensione di anzianità con decorrenza 1° aprile 2000, liquidata con 1905 contributi settimanali, di importo lordo al 1° gennaio 2003 pari a 800,45 euro.

Si calcola l’età del pensionato alla decorrenza della pensione, in anni, mesi e giorni,

decorrenza pensione 2000.04.01

data di nascita 1940.07.12

differenza 59a 8m 18 g pari a 59 + 0,666 + 0,049 = 59,715….

che arrotondato al primo decimale diventa 59,7

Si trasforma la contribuzione memorizzata in settimane, in anni

1905 settimane = 36,634…. che arrotondata al primo decimale è uguale a 36,6

si sommano gli anni e la contribuzione 59,7 + 36,6 = 96,3 che arrotondato all’intero più vicino è uguale a 96

si calcola la differenza tra 95 e la somma dell’età e della contribuzione

95 – 96 = - 1

La differenza è negativa. La norma prevede che l’importo da versare non sia minore del 20% dell’importo della pensione di gennaio 2003

Il pensionato dovrà versare 160,09 euro pari al 20% di 800,45 euro.

Esempio n. 3

Pensionato nato il 12 luglio 1947, titolare di pensione di anzianità con decorrenza 1° aprile 2002, liquidata con 1822 contributi settimanali, di importo lordo al 1° gennaio 2003 pari a 4000,23 euro.

Si calcola l’età del pensionato alla decorrenza della pensione, in anni, mesi e giorni,

decorrenza pensione 2002.04.01

data di nascita 1947.07.12

differenza 54a 8m 18 g pari a 54 + 0,666 + 0,049 = 54,715….

che arrotondato al primo decimale diventa 54,7

Si trasforma la contribuzione memorizzata in settimane, in anni

1822 settimane = 35,038…. che arrotondata al primo decimale è uguale a 35

si sommano gli anni e la contribuzione 54,7 + 35 = 89,7 che arrotondato all’intero più vicino è uguale a 90

si calcola la differenza tra 95 e la somma dell’età e della contribuzione

95 – 90 = 5

L’importo da versare si determina calcolando il 30% della differenza tra l’importo della pensione al gennaio 2003 e l’importo del trattamento minimo moltiplicato per il valore determinato

4.000,23 – 402,12 = 3.598,11

30% di 3.598,11 = 1.079,43

moltiplicando tale valore per 5 si ottiene l’importo da pagare pari a 5.397,15 euro

L’importo rientra nei limiti previsti.

Esempio n. 4

Pensionato nato il 12 luglio 1951, titolare di prepensionamento con decorrenza 1° aprile 1999, liquidata con 1822 contributi settimanali, di importo lordo al 1° gennaio 2003 pari a 8000,23 euro.

Si calcola l’età del pensionato alla decorrenza della pensione, in anni, mesi e giorni,

decorrenza pensione 1999.04.01

data di nascita 1951.07.12

differenza 47a 8m 18 g pari a 51 + 0,666 + 0,049 = 47,715….

che arrotondato al primo decimale è uguale a diventa 47,7

Si trasforma la contribuzione memorizzata in settimane, in anni

1822 settimane = 35,038…. che arrotondata al primo decimale è uguale a 35

si sommano gli anni e la contribuzione 47,7 + 35 = 82,7 che arrotondato all’intero più vicino è uguale a 85

si calcola la differenza tra 95 e la somma dell’età e della contribuzione

95 – 83 = 12

l’importo da versare si determina calcolando il 30% della differenza tra l’importo della pensione al gennaio 2003 e l’importo del trattamento minimo moltiplicato per il valore determinato

8.000,23 – 402,12 = 7.598,11

30% di 7.598,11 = 2.279,43

moltiplicando tale valore per 12 si ottiene l’importo da pagare pari a euro 27.353,16

L’importo da versare risulta superiore a 3 volte l’importo della pensione di gennaio 2003 (pari a 24.000,69). Il pensionato dovrà pertanto versare 24.000,69.

Ultimo aggiornamento: 2


Rendicontazione e visualizzazione dei dati relativi ai pagamenti e conseguente ricalcolo e comunicazione agli interessati

Normativa in vigore dal 1° gennaio 2003 (art. 44 comma legge 289/2002)
Rendicontazione dei dati relativi ai pagamenti e conseguente ricalcolo e comunicazione agli interessati

A fine aprile 2003 Poste Italiane S.p.A. ha trasmesso i dati dei versamenti ricevuti sul conto corrente n. 38390647 per accedere alla totale cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da lavoro (comma 2 dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289) e sul conto corrente n. 38390761 per la regolarizzazione dei periodi pregressi (comma 3 dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289).
Ai dati trasmessi da Poste Italiane S.p.A sono stati aggiunti i dati dei versamenti effettuati presso Istituti di credito e trasferiti dalle Sedi alla Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio secondo le indicazioni contenute nel messaggio n. 145 del 3 aprile 2003.
Si è inoltre tenuto conto delle rinunce comunicate dai pensionati alle Sedi.
Sulle pensioni per le quali sono pervenuti i versamenti effettuati in applicazione del comma 2 dell'art. 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia per l’importo totale che del 30 per cento, è stata inserita in GP2BN41Z la data 200303.
Sulle pensioni per le quali sono pervenuti i versamenti effettuati in applicazione del comma 3 dell'art. 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia per l’importo totale che del 30 per cento, è stata inserita in GP2BN44Z, la data 200303.
Le informazioni dei versamenti sono state inoltre memorizzate sul nuovo archivio centrale ART44 e sull’archivio CONGUAGLI (vedi messaggio 199/2003).

Le pensioni, per le quali sono pervenuti versamenti (totali o del 30 per cento) per l’applicazione del comma 2 dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono in corso di ricostituzione con un’elaborazione centrale.
La ricostituzione provvede ad azzerare gli importi delle quote incumulabili con il lavoro dipendente e autonomo a partire dal 1° gennaio 2003 e a porre in pagamento il nuovo importo dal mese di luglio 2003.
Le procedure calcolano inoltre il rimborso delle eventuali quote di pensione incumulabili con il lavoro autonomo trattenute da gennaio 2003.
I conguagli determinati dalla ricostituzione dovranno essere validati dalle Sedi nel più breve tempo possibile.
Per le ricostituzioni in argomento viene memorizzata in GP1CMPNTIP la movimentazione DL (con GP1FMPNTIP = 1) e sull’archivio della procedura DIARIO

Codice

Descrizione

299

Ricostituzione art 44 comma 2 legge 289/2002, senza conguaglio

300

Ricostituzione art 44 comma 2 legge 289/2002, con conguaglio

I pensionati interessati all’operazione riceveranno a mezzo POSTEL apposita comunicazione relativa al ricalcolo della pensione. I pensionati che svolgono attività di lavoro dipendente dovranno presentare copia della comunicazione al datore di lavoro, in sostituzione del Mod. ObisM ricevuto a gennaio 2003.
Con successivo messaggio saranno fornite ulteriori informazioni sull’elaborazione delle ricostituzioni (date di calcolo, numero di pensioni , ecc.).
Fino al completamento delle operazioni di ricalcolo, eventuali ricostituzioni, proposte dalle Sedi, per le pensioni per le quali risulta valorizzato il campo GP2BN41Z con 200303, saranno scartate con codice errore 489 (vedi messaggio 199/2003).

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti sarà inviata apposita comunicazione che l’interessato dovrà trasmettere al proprio datore di lavoro che dovrà provvedere al rimborso di quanto trattenuto da gennaio 2003 in poi (msg.76/2003).


Procedura per la gestione e la sistemazione dei versamenti effettuati

La nuova procedura (msg.346/2003 e msg.355/2003 e msg.599/2004) consente:

  • l’acquisizione dei versamenti per i quali Poste Italiane Spa non hanno trasmesso gli elementi per consentire l’attribuzione degli stessi al pensionato;

  • la sistemazione dei dati di versamenti memorizzati per importi non congruenti con la ricevuta del bollettino di conto corrente in possesso dell’interessato e la sistemazione di situazioni particolari.

La procedura verifica e visualizza le informazioni presenti in archivio.


Trattamento fiscale dei versamenti (msg.19566/2004)

3.6 – Trattamento fiscale dei versamenti

In merito alla deducibilità dal reddito complessivo ai fini dell’IRPEF delle somme versate ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 44 citato, si comunica che l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, ha precisato, al punto 7 della circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, quanto riportato di seguito:

“Al fine di dare risposta al quesito occorre stabilire se le somme in questione rivestano la qualificazione di contributi previdenziali, tenuto conto che l’articolo 10 del Tuir prevede la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizione di legge e di quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.

Al riguardo si ritiene che le somme versate all’INPS per ottenere l’abolizione del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e attività di lavoro e quelle relative alla regolarizzazione dei periodi pregressi non possono essere considerati come contributi previdenziali obbligatori o facoltativi. Tali somme, infatti, non generano una prestazione futura da parte dell’Istituto previdenziale ma costituiscono una sorta di autorizzazione necessaria per superare il divieto di cumulo ovvero una regolarizzazione per aver violato il divieto negli anni passati.

Per quanto riguarda, in particolare, le somme dovute per la regolarizzazione del cumulo violato negli anni pregressi, si fa presente che ai fini di stabilire la deducibilità dal reddito complessivo, non può trovare applicazione neppure l’articolo 10, comma 1, lettera d-bis), in base al quale dal reddito complessivo si deducono le somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti. Ciò in quanto le somme in questione non sono versate all’INPS al fine di restituirle al soggetto erogatore ma bensì al fine di sanare una violazione che, se non sanata, darebbe luogo a maggiori e diverse sanzioni.

Per le pensioni di anzianità e per i prepensionamenti in essere al 1° gennaio 2003, tale disposizione ha già trovato applicazione in occasione del rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno 2003 (circolare n. 180 del 12 dicembre 2002).
Coloro che alla data del 1° dicembre 2002 sono già titolari di pensione di anzianità e nei cui confronti trovano applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, non potendo far valere le condizioni di cui al comma 1, possono accedere al regime di totale cumulabilità a decorrere dal 1° gennaio 2003, subordinatamente al pagamento di una somma da versare una tantum (commi 2 e 4).
Gli iscritti alle menzionate gestioni titolari di reddito da pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, possono fruire dell’abbuono delle penalità e delle trattenute previste, con i relativi interessi e sanzioni, per il periodo fino al 31 marzo 2003, subordinatamente al pagamento di una somma da versare una tantum (commi 3 e 4).

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