-
Applicabilità a tutti i tipi di part-time
-
Autorizzazione ai VV part-time e deroghe legge 243/2004
-
Compatibilità con contributi altra gestione e con la pensione
-
Compatibilità con la contribuzione della Gestione Separata
-
Conribuzione volontaria per i lavoratori con contratto part-time
-
Duplice autorizzazione alla prosecuzione volontaria
-
Efficacia del contributo ai fini pensionistici
-
Requisito contributivo per l'autorizzazione
-
Termini per il versamento del contributo
-
Termini per la presentazione della domanda e decadenza da tale facoltà
-
Verifica del requisito e calcolo dell'importo del contributo volontario
- Dettagli
- Visite: 4369
Conribuzione volontaria per i lavoratori con contratto part-time
(circ.29/2006)
L’articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, nel testo integrato dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, concede, a domanda, a tutti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l’IVS ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive, la possibilità di coprire di assicurazione, mediante riscatto o versamenti volontari, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, durante i quali non viene prestata attività lavorativa per gli effetti derivanti dal contratto di lavoro a part-time di tipo verticale, orizzontale e ciclico.
Le istruzioni di cui alla presente circolare, che tratta le sole modalità di esercizio della facoltà dei versamenti volontari, riguardano pertanto:
- gli assicurati del FPLD,
- gli iscritti in apposita evidenza contabile separata del predetto Fondo (autoferrotranviari, elettrici, telefonici, dipendenti degli Enti creditizi, dirigenti ex INPDAI),
- i lavoratori assicurati ai Fondi “Volo” e “Dazio” (sostitutivi dell’AGO), nonché
- gli iscritti al Fondo Ferrovieri
- i lavoratori iscritti alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO