-
Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
-
Decorrenza e durata
-
Destinatari e requisiti
-
Disposizioni finanziarie e monitoraggio della spesa
-
Erogazione del ReI
-
Misura
-
Presentazione e istruttoria della domanda
-
Progetto personalizzato
-
Reddito di Inclusione (ReI)
-
Regime fiscale
-
Regime transitorio
-
Riconoscimento del ReI
-
Riesame delle domande di ReI. La divisione di competenze tra i Comuni e l’INPS per la verifica dei requisiti
-
Riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà
-
Sanzioni: decurtazioni, sospensioni e decadenza
-
Valutazione multidimensionale del bisogno
- Dettagli
- Visite: 4353
Reddito di Inclusione (ReI)
(circ.172/2017) (circ.57/2018) (circ.43/2019)
Abrogazione del Reddito di Inclusione
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 4/2019, a decorrere dal mese di marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto ed a partire dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto né rinnovato per una seconda volta.
Pertanto, l’ultima data utile per la presentazione della domanda di ReI è stata il 28 febbraio 2019.
Per coloro ai quali il ReI sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019 (domande presentate entro il 28 febbraio 2019), il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc.
L’accoglimento della domanda di Rdc/PdC comporta la decadenza dalla domanda di ReI.