Eureka Previdenza

Computo nella gestione separata

(circ.108/2002)

I lavoratori parasubordinati, iscritti alla gestione separata introdotta dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che possono far valere contribuzione nell’AGO ovvero in un altro Fondo o in una gestione dei lavoratori autonomi al 31 dicembre 1995 e successivamente periodi di contribuzione nella relativa gestione separata il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso l’avviso “che abbiano facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei contributi versati ai fini del diritto e della misura della pensione, a norma dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 282/96, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo, secondo il disposto dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/95, così come interpretato dall'articolo 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n.355 il quale ha espunto dal corpo del testo il riferimento agli assicurati di cui all'articolo 1, comma 13, della citata legge di riforma del sistema pensionistico.

 

Computo nella gestione separata

(circ.108/2002)

I lavoratori parasubordinati, iscritti alla gestione separata introdotta dall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che possono far valere contribuzione nell’AGO ovvero in un altro Fondo o in una gestione dei lavoratori autonomi al 31 dicembre 1995 e successivamente periodi di contribuzione nella relativa gestione separata il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso l’avviso “che abbiano facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei contributi versati ai fini del diritto e della misura della pensione, a norma dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 282/96, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo, secondo il disposto dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335/95, così come interpretato dall'articolo 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n.355 il quale ha espunto dal corpo del testo il riferimento agli assicurati di cui all'articolo 1, comma 13, della citata legge di riforma del sistema pensionistico.

 

Lavoratori con 18 anni al 31 dicembre 1995

Pertanto, i lavoratori che possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, a meno che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro il l° ottobre 200l, sono esclusi dalla facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi”. Anche per gli iscritti alla gestione separata le domande di opzione presentate successivamente alla data del 1° ottobre 2001 da assicurati con almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 devono essere respinte. Coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione entro il 1° ottobre 2001 possono invece ottenere la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo sia che si tratti di assicurati con meno di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 sia che si tratti di assicurati con almeno 18 anni di contribuzione alla predetta data.

Determinazione del montante in presenza di contribuzione in più gestioni

Il predetto Dicastero ha ritenuto “altresì che, onde evitare ingiuste penalizzazioni a carico dei soggetti che possono avvalersi della predetta facoltà di opzione, debbano trovare applicazione, ai fini della determinazione del montante individuale per i periodi anteriori al 1996, le aliquote contributive delle singole gestioni di appartenenza”.

Per i lavoratori in questione  trovano, quindi, applicazione le istruzioni di cui alla circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001, punto 2.1, ed al precedente punto 2 della presente circolare per il periodo di contribuzione accreditata per ciascuna gestione, ai fini della determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995.

Ai fini della determinazione del montante contributivo per i periodi successivi al 1995 trovano applicazione le istruzioni di cui alla menzionata circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001, punto 2.2.

Twitter Facebook