Eureka Previdenza

Il sistema normativo degli indebiti

(circ.47/2018)

Il Regolamento approvato con Determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017 all’articolo 1, comma 2, definisce i criteri di qualificazione delle prestazioni indebite secondo le casistiche che di seguito si descrivono:

  • indebiti la cui causa sottostante è da ricondurre alle peculiarità oggettive del rapporto pensionistico e di fine servizio/rapporto, in quanto connessa all’errore vizio (cioè alla falsa rappresentazione degli atti o dei fatti posti a base del calcolo del provvedimento di pensione o di fine servizio/fine rapporto o delle relative ricostituzioni) oppure alle logiche di quantificazione delle liquidazioni/ricostituzioni, periodicamente subordinate alle verifiche reddituali, di seguito denominati indebiti “propri” (a titolo esemplificativo, gli indebiti di cui alle successive lettere a), b) e c);
  • indebiti la cui genesi è connessa ad un elemento intenzionale, cioè ad un comportamento commissivo od omissivo che ha generato la prestazione indebita e da cui consegue un illecito arricchimento, di seguito denominati indebiti “di condotta” (a titolo esemplificativo, gli indebiti di cui alle successive lettere d, e, f);
  • indebiti che ricorrono in tutte le ipotesi in cui la causa sottostante l’indebita erogazione risiede in fattori diversi dall’applicazione della specifica disciplina di settore, quali ad esempio l’assenza di legittimazione del destinatario della prestazione, di seguito denominati indebiti “civili” (a titolo esemplificativo, gli indebiti di cui alla successiva lett. g) o gli indebiti derivanti da pronuncia di sentenza favorevole al pensionato o iscritto, riformata in un successivo grado di giudizio, di cui alla lettera h).

Tale distinzione, introdotta dal Regolamento in funzione dei criteri, dei termini e delle modalità di recupero, è peraltro utile per una più agevole individuazione dell’ambito applicativo della normativa in materia succedutasi nel tempo, tenendo presente che le disposizioni di favore, di cui si è fatto cenno in premessa, riguardano esclusivamente gli indebiti pensionistici della prima casistica sopra descritta (cd. indebiti “propri” di cui all’articolo 1, comma 2, punto 1 del Regolamento).

Il sistema normativo degli indebiti

(circ.47/2018)

Il Regolamento approvato con Determinazione presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017 all’articolo 1, comma 2, definisce i criteri di qualificazione delle prestazioni indebite secondo le casistiche che di seguito si descrivono:

  • indebiti la cui causa sottostante è da ricondurre alle peculiarità oggettive del rapporto pensionistico e di fine servizio/rapporto, in quanto connessa all’errore vizio (cioè alla falsa rappresentazione degli atti o dei fatti posti a base del calcolo del provvedimento di pensione o di fine servizio/fine rapporto o delle relative ricostituzioni) oppure alle logiche di quantificazione delle liquidazioni/ricostituzioni, periodicamente subordinate alle verifiche reddituali, di seguito denominati indebiti “propri” (a titolo esemplificativo, gli indebiti di cui alle successive lettere a), b) e c);
  • indebiti la cui genesi è connessa ad un elemento intenzionale, cioè ad un comportamento commissivo od omissivo che ha generato la prestazione indebita e da cui consegue un illecito arricchimento, di seguito denominati indebiti “di condotta” (a titolo esemplificativo, gli indebiti di cui alle successive lettere d, e, f);
  • indebiti che ricorrono in tutte le ipotesi in cui la causa sottostante l’indebita erogazione risiede in fattori diversi dall’applicazione della specifica disciplina di settore, quali ad esempio l’assenza di legittimazione del destinatario della prestazione, di seguito denominati indebiti “civili” (a titolo esemplificativo, gli indebiti di cui alla successiva lett. g) o gli indebiti derivanti da pronuncia di sentenza favorevole al pensionato o iscritto, riformata in un successivo grado di giudizio, di cui alla lettera h).

Tale distinzione, introdotta dal Regolamento in funzione dei criteri, dei termini e delle modalità di recupero, è peraltro utile per una più agevole individuazione dell’ambito applicativo della normativa in materia succedutasi nel tempo, tenendo presente che le disposizioni di favore, di cui si è fatto cenno in premessa, riguardano esclusivamente gli indebiti pensionistici della prima casistica sopra descritta (cd. indebiti “propri” di cui all’articolo 1, comma 2, punto 1 del Regolamento).

Prestazioni indebite più ricorrenti

Per quanto sopra, si individuano schematicamente le prestazioni indebite più ricorrenti con riferimento alle cause da cui le stesse traggono origine:

  1. ricalcolo del trattamento pensionistico per fatti diversi dalle verifiche reddituali (indebiti “propri”)
  2. ricalcolo del trattamento pensionistico per verifiche reddituali (indebiti “propri”);
  3. ricalcolo del TFS/TFR (indebiti “propri”);
  4. riscossione di prestazioni derivanti da falsa attestazione di natura sanitaria o da alterazioni dolose di certificazione medica legittimamente   rilasciata (indebiti “di condotta”);
  5. riscossione di prestazioni inesportabili all’estero (indebiti “di condotta”);
  6. riscossione delle prestazioni per rapporti di lavoro nulli o simulati accertati successivamente alla cessazione dal servizio (indebiti “di condotta”);
  7. riscossione di rate di pensione post mortem (indebiti “civili”);
  8. esecuzione di sentenze favorevoli al pensionato/iscritto riformate in un successivo grado di giudizio (indebiti “civili”).

 

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