Eureka Previdenza

Cumulo pensione-redditi da lavoro

Modalità di effettuazione delle trattenute per attività lavorativa

(circ.91/1995)

Il decreto n. 503 ha stabilito le modalità di effettuazione delle trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro differenziate a seconda che i pensionati svolgano attività di lavoro dipendente ovvero attività di lavoro autonomo.

Cumulo pensione-redditi da lavoro

Modalità di effettuazione delle trattenute per attività lavorativa

(circ.91/1995)

Il decreto n. 503 ha stabilito le modalità di effettuazione delle trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro differenziate a seconda che i pensionati svolgano attività di lavoro dipendente ovvero attività di lavoro autonomo.

Attività lavorativa dipendente svolta in Italia

Attività lavorativa dipendente svolta in Italia

Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro dipendente devono essere effettuate dal datore di lavoro e versate all'Istituto. Ai fini dell'effettuazione delle trattenute da parte del datore di lavoro trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 21 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (articolo 10, comma 3, del decreto n. 503). L'articolo 21 del D.P.R. n. 488, nel testo integrato dall'articolo 21 della legge n. 153 del 1969, dispone che il lavoratore e' tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la propria qualità di pensionato e che il datore di lavoro, a seguito della denuncia, o comunque accertato che il dipendente e' titolare di pensione, e' tenuto ad annotare tale circostanza sul libro matricola. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato il lavoratore e' tenuto altresì a dichiarare gli eventuali rapporti di lavoro a termine già svolti nel corso dell'anno solare di riferimento (articolo 10, comma 3, del decreto n. 503). Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la trattenuta detraendo dall' importo della retribuzione, al netto dei trattamenti di famiglia e dei contributi previdenziali ed assistenziali, e fino a concorrenza della retribuzione stessa, una somma pari all'importo della pensione, o della quota di essa, non dovuta in base alla normativa che disciplina il cumulo della pensione con la retribuzione. L'ammontare della trattenuta da operare sulla retribuzione si determina moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera per il numero delle giornate comunque retribuite dei singoli periodi di paga e fino ad un massimo:

  1. di 6 giornate in caso di paga settimanale;
  2. di 12 giornate in caso di paga quattordicinale;
  3. di 13 giornate in caso di paga quindicinale;
  4. di 26 giornate in caso di paga mensile.

Qualora l'orario settimanale previsto dalle norme contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiore a 6, l'ammontare della trattenuta da effettuare per ogni settimana di lavoro si determina moltiplicando l'importo della trattenuta giornaliera per 6.

La quota non cumulabile della tredicesima mensilità di pensione deve essere trattenuta sulla tredicesima mensilità di retribuzione o altre equivalenti gratifiche corrisposte nel mese di dicembre.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro anteriormente al mese di dicembre, nessuna trattenuta deve essere effettuata sulla somma liquidata a titolo di ratei della tredicesima mensilità di retribuzione o equivalenti gratifiche. Gli stessi criteri trovano applicazione in caso di lavoro a part time orizzontale. In nessun caso l'importo della trattenuta per attività lavorativa può essere superiore a quello della retribuzione, al netto dei trattamenti di famiglia e dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore. Le somme trattenute ai lavoratori pensionati devono essere versate all'Istituto con il modulo di denuncia per il versamento dei contributi Mod. DM 10/1-89 concernente il mese cui le trattenute si riferiscono.

I datori di lavoro che non sono tenuti alla denuncia dei contributi all'Istituto con il Mod. DM 10/1-89 devono effettuare il versamento delle somme trattenute ai lavoratori pensionati mediante bollettino di conto corrente postale intestato alla locale Sede dell'Istituto, sul quale deve essere indicata la causale "TRATTENUTE LAVORO PENSIONATI INPS".

Attività lavorativa dipendente svolta all'estero

Attività lavorativa dipendente svolta all'estero

Il pensionato che svolge attività lavorativa dipendente all'estero e' tenuto a comunicare all'Istituto la data di inizio dell'attività, il numero delle giornate di lavoro e l'importo mensile della retribuzione. Le trattenute previste dalla legge in materia di cumulo della pensione con la retribuzione vengono effettuate sulla pensione direttamente dall'Istituto, dandone adeguata comunicazione al pensionato.

Attività lavorativa con contratto part-time orizzontale

Attività lavorativa con contratto part-time orizzontale

Nel caso di lavoro a part-time orizzontale il datore di lavoro deve determinare la trattenuta settimanale da effettuare sulla retribuzione moltiplicando la trattenuta giornaliera per 6, dividendo il prodotto per il numero delle ore corrispondenti al normale orario settimanale e moltiplicando il risultato per il numero delle ore effettivamente lavorate nella settimana.

Esempio:

  • Trattenuta giornaliera normale (indicata su o bis/m) € 8,00 - Minor orario settimanale ore 20. - Orario normale ore 40. 
  • 40:20=2 € 8,00 : 2 = € 4,00 Trattenuta giornaliera = € 4,00

Pensionati assunti con contratto lavoro a termine

Pensionati assunti con contratto lavoro a termine

A norma dell'articolo 10, comma 2, del decreto n. 503, il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non opera nei confronti dei titolari di pensione di vecchiaia e di pensione o assegno di invalidità assunti con contratti di lavoro a termine la cui durata non superi complessivamente le cinquanta giornate nell'anno solare. In caso di superamento dell'anzidetto limite la trattenuta deve essere operata per tutte le giornate prestate in forza di contratti a termine nell'anno solare.

Nei confronti dei titolari di pensione di anzianità invece il divieto di cumulo con la retribuzione opera anche nei casi di occupazione con contratti di lavoro a termine la cui durata non superi complessivamente le 50 giornate nell'anno solare. Dal mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile anche per i titolari di pensione di anzianità trovano applicazione le disposizioni previste per le pensioni di vecchiaia e di invalidità.

Qualora il pensionato di vecchiaia o per invalidità che abbia già svolto attività di lavoro a termine per meno di 50 giornate si rioccupi con contratto di lavoro a termine che comporti il superamento del limite delle 50 giornate nell'anno, il nuovo datore di lavoro deve operare la trattenuta per l'intero periodo lavorativo effettuato alle proprie dipendenze. Le trattenute relative alle giornate lavorative dei precedenti rapporti di lavoro a termine per le quali non e' stata effettuata la trattenuta devono essere operate dall'Istituto. Per consentire al datore di lavoro di operare la trattenuta nei casi di superamento delle 50 giornate nell'anno, il prestatore di lavoro a tempo determinato e' tenuto a comunicargli, a norma dell'articolo 10, comma 3, del decreto n. 503, gli eventuali rapporti di lavoro a termine già svolti nel corso dell'anno solare.

Il datore di lavoro che dalla dichiarazione rilasciata dal lavoratore rilevi il superamento nell'anno delle cinquanta giornate di lavoro, oltre ad effettuare la trattenuta per per l'intero periodo alle proprie dipendenze, deve provvedere a segnalare la circostanza all'Istituto, inviando copia della dichiarazione del lavoratore. A seguito della ricezione di tale dichiarazione l'Istituto provvede direttamente all'effettuazione della trattenuta per i periodi lavorativi per i quali non ha operato la trattenuta del datore di lavoro.

Attività lavorativa autonoma svolta in Italia

Attività lavorativa autonoma svolta in Italia

La trattenuta delle quote di pensione non cumulabili con il reddito da lavoro autonomo viene effettuata direttamente dall'Istituto. A tal fine, i pensionati che hanno svolto attività di lavoro autonomo sono tenuti a produrre all'Istituto la dichiarazione dei redditi derivanti da tale attività entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi IRPEF relativa all'anno di produzione del reddito (articolo 10, comma 4, del decreto n.503).

Per la determinazione dell'importo della pensione da trattenere per l'anno di riferimento del reddito occorre moltiplicare l'importo della trattenuta mensile per 12 o per il minor numero di mesi di spettanza della pensione.

Qualora l'attività di lavoro autonomo sia stata espletata soltanto per parte dell'anno, e tale circostanza risulti da idonea documentazione, la trattenuta opera per i mesi di produzione del reddito. L'importo di pensione non cumulabile deve essere comunicato al pensionato con l'invito a provvedere al relativo pagamento. Su richiesta del pensionato il recupero della quota non cumulabile potrà essere effettuato direttamente sulla pensione.

Attività lavorativa autonoma svolta all'estero

Attività lavorativa autonoma svolta all'estero

Il pensionato che svolge attività lavorativa autonoma all'estero deve comunicare all'Istituto, entro il mese di giugno, i redditi da lavoro conseguiti nell'anno precedente.

Per la determinazione dell'importo della pensione da trattenere per l'anno di riferimento del reddito occorre moltiplicare l'importo della trattenuta mensile per 12 o per il minor numero di mesi di spettanza della pensione. Qualora l'attività di lavoro autonomo sia stata espletata soltanto per parte dell'anno, e tale circostanza risulti da idonea documentazione, la trattenuta opera per i mesi di produzione del reddito.

L'importo di pensione non cumulabile deve essere trattenuto direttamente sulla pensione, dandone adeguata comunicazione al pensionato.

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