Eureka Previdenza

Ape Volontario

(circ.28/2018)

L’articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha istituito, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE).

Ape Volontario

(circ.28/2018)

L’articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha istituito, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE).

Cos'è l'Ape Volontario?

L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili dall’istituto finanziatore scelto dal richiedente iscritto a determinate forme previdenziali, con almeno sessantatré anni di età e venti anni di contribuzione, che matura il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 entro tre anni e sette mesi dalla domanda, a condizione che l’importo della pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta per il tramite dell’INPS, sia pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria. La restituzione del prestito, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

Decreto attuativo

Ai sensi del comma 175, dell’articolo 1, della legge n. 232 del 2016, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2017, n. 150 (di seguito denominato “decreto”), entrato in vigore il 18 ottobre 2017 (giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 243), ha disciplinato le modalità di accesso all’APE nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato.

Accordi stipulati

Come previsto dall’articolo 11 del decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali hanno stipulato gli accordi quadro con l’associazione bancaria italiana (ABI) e con l’associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie (ANIA) per definire le modalità, i termini e le condizioni attuative delle citate disposizioni in materia di APE.

Con la presente circolare, visto il nulla osta espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 946 del 6 febbraio 2018, si forniscono le istruzioni applicative delle disposizioni di cui sopra.

 

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