Eureka Previdenza

ASpI e Mini ASpI

Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie

(circ. 142/2012) (circ.180/2014)

Per i periodi di fruizione dell’indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni. Tali contributi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, esclusi i casi in cui sia previsto il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

Com’è noto l’art. 2, comma 10, della legge n. 92 del 2012 prevede che i periodi di contribuzione figurativa riconosciuti per i periodi di fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, mentre non sono utili ai fini del diritto a pensione nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

Come precisato al punto 2.1 della circolare n. 35 del 2012, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo per il diritto alla pensione anticipata, da parte dei soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, come disciplinata dalla previgente normativa.

Al riguardo, si rammenta che l’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 153 del 1969 prevede che possano accedere alla pensione di anzianità i soggetti che “possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro…”, con esclusione, pertanto, della contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.

Considerata la relazione di equivalenza che sussiste tra le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI e la previgente indennità di disoccupazione ordinaria - tenuto anche conto del rinvio operato dall’art. 2, comma 24-bis, della legge n. 92 del 2012 alle norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola - la contribuzione figurativa riconosciuta per i periodi di fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI è utile ai fini del diritto e della misura della pensione anticipata, ma non anche ai fini del requisito dei 35 anni di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di anzianità.

Le sedi avranno cura di trattare le posizioni non ancora definite tenendo conto delle disposizioni di cui al presente punto.

ASpI e Mini ASpI

Contribuzione figurativa e prestazioni accessorie

(circ. 142/2012) (circ.180/2014)

Per i periodi di fruizione dell’indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi due anni. Tali contributi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, esclusi i casi in cui sia previsto il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

Com’è noto l’art. 2, comma 10, della legge n. 92 del 2012 prevede che i periodi di contribuzione figurativa riconosciuti per i periodi di fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, mentre non sono utili ai fini del diritto a pensione nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

Come precisato al punto 2.1 della circolare n. 35 del 2012, ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo per il diritto alla pensione anticipata, da parte dei soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, come disciplinata dalla previgente normativa.

Al riguardo, si rammenta che l’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 153 del 1969 prevede che possano accedere alla pensione di anzianità i soggetti che “possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro…”, con esclusione, pertanto, della contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.

Considerata la relazione di equivalenza che sussiste tra le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI e la previgente indennità di disoccupazione ordinaria - tenuto anche conto del rinvio operato dall’art. 2, comma 24-bis, della legge n. 92 del 2012 alle norme già operanti in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola - la contribuzione figurativa riconosciuta per i periodi di fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI è utile ai fini del diritto e della misura della pensione anticipata, ma non anche ai fini del requisito dei 35 anni di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di anzianità.

Le sedi avranno cura di trattare le posizioni non ancora definite tenendo conto delle disposizioni di cui al presente punto.

Diritto all'assegno per il nucleo familiare (ANF)

Resta confermato il diritto all’assegno per il nucleo familiare per le due indennità.

ASpI e Mini ASpI e gratifica natalizia

Per le prestazioni in oggetto in corso di pagamento durante la settimana natalizia non è previsto il pagamento della relativa gratifica.

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