Eureka Previdenza

La contribuzione figurativa

Utilizzo e valorizzazione dei contributi figurativi 

(circolare 11/2013 e allegato 1 alla circolare 11/2013)

Il valore retributivo che la procedura automatizzata attribuisce a ciascun evento figurativo viene calcolato sulla base degli emolumenti erogati al lavoratore ed assoggettati a contribuzione dal datore di lavoro nel corso dell'anno o del minor periodo considerato.

Nel calcolo del valore retributivo figurativo rientrano anche le retribuzioni dei periodi per i quali la contribuzione è dovuta, non versata e non prescritta, quelle derivanti da costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e da riscatto di periodi lavorativi (all’estero, in Libia, ecc..), nonché le retribuzioni correlate a versamenti volontari ed a riscatti effettuati ad integrazione di periodi contributivi obbligatori a part-time.

Di norma, devono essere invece escluse dalla base di calcolo:

  • le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta (presenti nelle denunce individuali dall’anno 1989 o registrate in ARPA con codice 142) che si riferiscono:
    • a settimane parzialmente lavorate (ad esempio settimane nelle quali si collocano malattie non accreditabili, per eventi di durata inferiore a 7 giorni);
    • ad uno degli eventi che danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa (malattia di almeno 7 giorni, gravidanza e puerperio, donazione sangue, assistenza antitubercolare, …); 
    • a trattamenti di integrazione salariale; 
  • le somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso, non assimilabili alle retribuzioni correnti (il periodo di preavviso viene comparato ad un periodo di lavoro effettivo soltanto ai fini della determinazione della misura dell’indennità);
  • le retribuzioni ultramensili (13^, 14^ ed eventuali altre mensilità aggiuntive, gratifiche, somme corrisposte per ferie e festività non godute) e le somme pagate a titolo di arretrati, dovuti per legge o per previsione contrattuale e riferiti ad anni precedenti.

Non vengono inoltre considerati nel calcolo:

  • i contributi volontari (fatta eccezione per i versamenti volontari integrativi della contribuzione obbligatoria),
  • i contributi figurativi (per malattia, maternità, servizio militare, disoccupazione, malattia specifica, aspettative politiche/sindacali, ecc..), fatta eccezione per quelli relativi a periodi di integrazione salariale;
  • i contributi da riscatto relativi a fattispecie non attinenti ad attività lavorativa, fatta eccezione – come sopra specificato - per i periodi di rendita vitalizia, di lavoro all’estero, di lavoro in Libia e per quelli versati ad integrazione di periodi contributivi obbligatori.
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