Eureka Previdenza

La pensione di vecchiaia

Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo 

Ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata pensione di vecchiaia. La legge n. 243 del 2004 era già intervenuta sui requisiti richiesti per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo elevando l'età minima di 57 anni (valida indistintamente per le donne e per gli uomini) a 60 anni di età per le donne e a 65 anni di età per gli uomini.Lo stesso provvedimento aveva, inoltre, esplicitamente confermato la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età nulla era stato innovato in merito agli altri requisiti richiesti dalle legge n. 335 del 1995 (5 anni di contribuzione effettiva, importo minimo pari 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale per le pensioni conseguite prima dei 65 anni, cessazione del rapporto di lavoro dipendente).Peraltro, la stessa legge n. 243 del 2004 ha introdotto un'ulteriore requisito per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. E', infatti, stata data possibilità i conseguire tale trattamento in presenza di 35 anni di anzianità contributiva al raggiungimento di determinati limiti di età. I predetti limiti di età sono stati modificati dalla legge n. 247 del 2007.

 

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