Eureka Previdenza

Cumulo pensione-redditi da lavoro

Pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo

La normativa riguardante il cumulo tra pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo e i redditi da lavoro è stata la stessa dall'origine di questo tipo di pensione fino al 31 dicembre 2008, dall'1 gennaio 2009 è cambiata.

Cumulo pensione-redditi da lavoro

Pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo

La normativa riguardante il cumulo tra pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo e i redditi da lavoro è stata la stessa dall'origine di questo tipo di pensione fino al 31 dicembre 2008, dall'1 gennaio 2009 è cambiata.

Normativa in vigore fino al 31 dicembre 2008

Pensioni di vecchiaia calcolate col sistema contributivo normativa in vigore fino al 31 dicembre 2008

I pensionati di età inferiore ai 63 anni, la pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo è incumulabile:

Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo:

  • non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria, fino a concorrenza con i redditi stessi (articolo 1, comma 22, della legge n. 335).
  • non è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria, fino a concorrenza con i redditi stessi (articolo 1, comma 22, della legge n. 335).

Nulla è innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia dall’articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503. Per poter conseguire la pensione di vecchiaia i lavoratori dipendenti devono quindi risolvere il rapporto di lavoro.

Normativa in vigore dal 1° gennaio 2009

Pensioni di vecchiaia calcolate col sistema contributivo normativa in vigore dal 1° gennaio 2009 (Circ. 108/2008)

Ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335 “per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un’unica prestazione denominata pensione di vecchiaia”.
Dal 1° gennaio 2009 relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

  • a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
  • b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

Dal 1° gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all’articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall’articolo 1, commi 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243.
Per stabilire se l’anzianità contributiva sia o meno pari a 40 anni ai fini dell’applicazione della disciplina sul cumulo, deve essere valutata la contribuzione utile ai fini del diritto, ovvero, se più favorevole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico, compresa la contribuzione utilizzata successivamente al pensionamento per la liquidazione di supplementi (v. circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999, circolare n. 20 del 26.1.2001, punto 3).
Nulla è innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto in via generale per il diritto alla pensione di vecchiaia dall’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Per poter conseguire la pensione di vecchiaia i lavoratori dipendenti devono quindi risolvere il rapporto di lavoro.
Per le pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2009, rientranti nell’ambito di applicazione della norma in esame, le rate spettanti dal 1° gennaio 2009 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
Si fa riserva di indicazioni sul regime di cumulo da applicare alle pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo senza i requisiti previsti dall’articolo 1, commi 6 e 7, della legge 23 agosto 2004, n. 243 nel testo novellato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Si tratta, in particolare, delle pensioni conseguite con decorrenza precedente al 1° gennaio 2008 con i requisiti di età e di anzianità in vigore fino alla predetta data nonché delle pensioni conseguite dal 1° gennaio 2008, ma con requisiti meno stringenti rispetto a quelli fissati dalla legge n. 243 del 2004 per l’operare della salvaguardia prevista dall’articolo 1, comma 3, del medesimo provvedimento.
A scioglimento della riserva di cui sopra si forniscono le seguenti istruzioni.
Il Ministero del Lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha ritenuto che l'abolizione del divieto di cumulo previsto dall'art. 19 in esame debba estendersi anche alla predetta fattispecie.
Pertanto, le pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente dal 1° gennaio 2009.
Conseguentemente si integra il messaggio n° 16380 del 20 luglio 2009, p. 7, nel senso che i titolari delle pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo sono esclusi dall'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo a preventivo per l'anno 2009. 

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