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Cumulo pensione-redditi da lavoro
Pensionati iscritti alla gestione dipendenti pubblici
(msg.5901/2015)
Per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/retribuzione opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.
Tali fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione) nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni (art. 13 legge n. 274/91 ovvero art. 27 della legge n. 177/76per i dipendenti civili dello Stato).
Il trattamento pensionistico di inabilità (avente decorrenza dal 1° gennaio 2001) è regolato, ai fini del regime di cumulo, dall’art. 72, comma II° della “legge finanziaria 2001” n. 388 del 23 dicembre 2000, che a decorrere dall’entrata in vigore della stessa prevede che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’A.G.O. e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e sono cumulabili nella misura del 50 % con i redditi da lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei predetti redditi.
In sede di compilazione telematica dell’istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l’avvertenza che in caso di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione (art. 34 legge n. 177/76).
Pertanto gli interessati a tal fine potranno utilizzare le consuete modalità, ovvero avvalersi del modulo 503 AUT reperibile nel portale dell’Istituto: www.inps.it – sezione MODULI, compilarlo e trasmetterlo a mezzo PEC alla sede competente.