Eureka Previdenza

Circolare 118 del 25 maggio 1999

Oggetto:
Articolo 77 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Disposizioni in materia di cumulo con i redditi da lavoro delle pensioni liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

SOMMARIO:
Sono state aggiornate le procedure di calcolo che determinano l’importo delle quote di pensione incumulabili con redditi da lavoro.

Con circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 sono state diramate le istruzioni relative all’applicazione dell’articolo 77 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

La nuova normativa prevede che, per le pensioni liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, le modalità previste per la determinazione della quota incumulabile al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, vengano applicate indipendentemente dal compimento dell’età.

1 –Calcolo delle quote incumulabili

Le procedure di calcolo sono state aggiornate e provvedono alla determinazione delle quote incumulabili sulla base delle nuove disposizioni per le pensioni liquidate o ricostituite a partire dal 18 maggio 1999.

Le modalità utilizzate dalla procedura di calcolo per la determinazione delle quote incumulabili riferite ai periodi successivi al 31 dicembre 1998, indipendentemente dalla decorrenza della pensione, sono riportate di seguito.

Per le pensioni in essere liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, per le quali viene operata direttamente la trattenuta per incumulabilità con il reddito da lavoro autonomo o con lavoro all’estero, le procedure centrali provvederanno alla rideterminazione delle quote incumulabili e all’inserimento del flag di "ricostituzione d’ufficio".

Per le pensioni per le quali non viene effettuata una trattenuta direttamente dalle procedure verranno aggiornati i dati delle trattenute nei campi GP5KD01, GP5KD02, GP5KD03. Per tali pensioni è inoltre prevista l’emissione di una comunicazione con l’indicazione dei nuovi importi di trattenuta

2 – Modalità di calcolo

2.1 –
Trattenuta per incumulabilità con il lavoro autonomo, per le pensioni di anzianità dei lavoratori dipendenti

Si riepilogano le modalità utilizzate dalle procedure per la determinazione delle quote incumulabili con il lavoro autonomo, per le pensioni di anzianità dei lavoratori dipendenti

Decorrenza

Requisito di vecchiaia al 31.12.94

Requisito di anzianità al 31.12.94

Requisito di anzianità al 30.9.96

Codice GP1AXE3

Compresa tra il 1° febbraio 95 e il 30 settembre 96

SI

SI


4

NO

NO


7

SI

NO


3

Compresa tra il 1° ottobre 96 e il 31 dicembre 97

SI

SI

SI

2

NO

NO

NO

7

SI

NO

NO

3

SI

SI

NO

4

SI

NO

SI

1

NO

NO

SI

5

Successiva al 31 dicembre 97

SI


3

NO


7

In presenza di ciascuno dei codici memorizzati nel campo GP1AXE3, le procedure operano come indicato nella seguente tabella

Decorrenza

Codice GP1AXE3

Anzianità

Al compimento dell'età prevista per la Vecchiaia

Pensione liquidata con 40 anni di contribuzione, utile per la misura, compresi i supplementi

dal 1.1.1999

Compresa tra 1° febbraio 95 e

30 settembre 96

4

Nessuna trattenuta

Nessuna trattenuta

Nessuna trattenuta

7

(Pensione -Minimo) / 2

(Pensione -Minimo) / 2

(Pensione -Minimo) / 2

3

(Pensione -Minimo) / 2

Nessuna trattenuta

Nessuna trattenuta

Compresa tra 1° ottobre 1996 e

31 dicembre 1997

2

Nessuna trattenuta

Nessuna trattenuta

Nessuna trattenuta

7

Fino al 12/97:

Pensione - quota contributiva

Da 1/98:

(Pensione -Minimo) / 2

(Pensione -Minimo) / 2

(Pensione -Minimo) / 2

3

Fino al 12/97:

Pensione - quota contributiva

Da 1/98:

(Pensione -Minimo) / 2

Nessuna trattenuta

Nessuna trattenuta

4

Fino al 12/97:

Pensione - quota contributiva

Da 1/98:

(Pensione -Minimo) / 2

Nessuna trattenuta

Nessuna trattenuta

1

(Pensione -Minimo) / 2

Nessuna trattenuta

Nessuna trattenuta

5

(Pensione -Minimo) / 2

(Pensione -Minimo) / 2

(Pensione -Minimo) / 2

Successiva al 31 dicembre 1997

3

(Pensione –Minimo) / 2

Nessuna trattenuta

Nessuna trattenuta

7

(Pensione -Minimo) / 2

(Pensione -Minimo) / 2

(Pensione -Minimo) / 2

Si ribadisce che deve essere acquisito rispettivamente nei campi "Requisito di vecchiaia al 31.12.94", "Requisito di anzianità al 31.12.94", "Requisito di anzianità al 30.9.96", il valore "SI" quando sono verificate le seguenti condizioni:

Requisito di vecchiaia al 31.12.94

lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia

Requisito di anzianità al 31.12.94

lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di anzianità

Requisito di anzianità al 30.9.96

lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 anni ovvero lavoratori che si pensionano con 40 anni di contribuzione

2.2 –
Trattenuta per incumulabilità con il lavoro autonomo, per le pensioni di anzianità dei lavoratori autonomi

Si riepilogano le modalità utilizzate dalle procedure per la determinazione delle quote incumulabili con il lavoro autonomo, per le pensioni di anzianità dei lavoratori autonomi

Decorrenza

Requisito di vecchiaia al 31.12.94

Requisito di anzianità al 31.12.94

Requisito di anzianità al 30.9.96

GP1AXE3

Compresa tra 1°febbraio 95 e 31 dicembre 96

SI

SI


4

NO

NO


7

SI

NO


3

Compresa tra 1° gennaio 1997 e

31 dicembre 1997

SI

SI

SI

2

NO

NO

NO

7

SI

NO

NO

3

SI

SI

NO

4

SI

NO

SI

1

NO

NO

SI

5

Successiva al

31 dicembre 1997

SI


3

NO


7

In presenza di ciascuno dei codici memorizzati nel campo GP1AXE3, le procedure operano come indicato nella seguente tabella

Decorrenza

GP1AXE3

Anzianità

Al compimento dell'età prevista per la Vecchiaia

Pensione liquidata con 40 anni di contribuzione, utile per la misura, compresi i supplementi

dal 1.1.1999

Compresa tra 1° febbraio 95 e

31 dicembre 96

4

Nessuna trattenuta

Nessuna trattenuta

Nessuna trattenuta

7

(Pensione -Minimo) / 2

(Pensione -Minimo) / 2

(Pensione -Minimo) / 2

3

(Pensione -Minimo) / 2

Nessuna trattenuta

Nessuna trattenuta

Compresa tra 1° gennaio 1997 e

31 dicembre 1997

2

Nessuna trattenuta

Nessuna trattenuta

Nessuna trattenuta

7

Fino al 12/97:

Metà pensione

Da 1/98:

(Pensione -Minimo) / 2

(Pensione -Minimo) / 2

(Pensione -Minimo) / 2

3

Fino al 12/97:

Metà pensione

Da 1/98:

Pensione – Minimo /2

Nessuna trattenuta

Nessuna trattenuta

4

Fino al 12/97:

Metà pensione

Da 1/98:

(Pensione -Minimo) / 2

Nessuna trattenuta

Nessuna trattenuta

1

(Pensione -Minimo) / 2

Nessuna trattenuta

Nessuna trattenuta

5

(Pensione -Minimo) / 2

(Pensione -Minimo) / 2

(Pensione -Minimo) / 2

Successiva al

31 dicembre 1997

3

(Pensione -Minimo) / 2

Nessuna trattenuta

Nessuna trattenuta

7

(Pensione -Minimo) / 2

(Pensione -Minimo) / 2

(Pensione -Minimo) / 2

Si ribadisce che deve essere acquisito rispettivamente nei campi "Requisito di vecchiaia al 31.12.94", "Requisito di anzianità al 31.12.94", "Requisito di anzianità al 30.9.96", il valore "SI" quando sono verificate le seguenti condizioni:

Requisito di vecchiaia al 31.12.94

lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia

Requisito di anzianità al 31.12.94

lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di anzianità

Requisito di anzianità al 30.9.96

lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 hanno raggiunto il requisito contributivo di 35 anni, unitamente a quello anagrafico di 55 anni

2.3 –
Trattenuta per incumulabilità con il lavoro autonomo, per i prepensionamenti

Si riepilogano le modalità utilizzate dalle procedure per la determinazione delle quote incumulabili con il lavoro autonomo, per i prepensionamenti

Decorrenza

Requisito di vecchiaia al 31.12.94

GP1AXE3

prepensionamento

Al compimento dell'età prevista per la Vecchiaia

Pensione liquidata con 40 anni di contribuzione, utile per la misura, compresi i supplementi

dal 1.1.1999

Compresa tra 1gennaio 95 e

30 settembre 96

SI

3

(Pensione -Minimo) / 2

Nessuna trattenuta

Nessuna trattenuta

NO

7

(Pensione -Minimo) / 2

(Pensione -Minimo) / 2

(Pensione -Minimo) / 2

Compresa tra 1° ottobre 1996 e

31 dicembre 1997

SI

3

Fino al 12/97:

Pensione - quota contributiva

Da 1/98:

(Pensione -Minimo) / 2

Nessuna trattenuta

Nessuna trattenuta

NO

7

Fino al 12/97:

Pensione - quota contributiva

Da 1/98:

(Pensione -Minimo) / 2

Fino al 12/97:

Pensione - quota contributiva

Da 1/98: (Pensione -Minimo) / 2

Fino al 12/97:

Pensione - quota contributiva

Da 1/98: (Pensione -Minimo) / 2

Successiva al

31 dicembre 1997

SI

3

(Pensione -Minimo) / 2

Nessuna trattenuta

Nessuna trattenuta

NO

7

(Pensione -Minimo) / 2

(Pensione -Minimo) / 2

(Pensione -Minimo) / 2

Si ribadisce che deve essere acquisito nel campo "Requisito di vecchiaia al 31.12.94", il valore "SI" quando si è verificata la seguente condizione:

Requisito di vecchiaia al 31.12.94

lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia

2.4 –
Trattenuta per incumulabilità con il lavoro autonomo, per le pensioni di vecchiaia

Si riepilogano le modalità utilizzate dalle procedure per la determinazione delle quote incumulabili con il lavoro autonomo, per le pensioni di vecchiaia

Decorrenza

Requisito di vecchiaia al 31.12.94

GP1AXE3


Successiva al 31 gennaio 1995

SI

2

Nessuna trattenuta

NO

1

(Pensione -Minimo) / 2

2.5 –
Trattenuta per incumulabilità con il lavoro autonomo, per l’assegno di invalidità e la pensione di invalidità

Per il momento non sono state apportate modifiche alle procedure per la determinazione delle quote incumulabili con il lavoro autonomo, per gli assegni di invalidità e le pensioni di invalidità.

2.6 –
Trattenuta per incumulabilità con il lavoro dipendente

Si riepilogano le modalità utilizzate dalle procedure per la determinazione delle quote incumulabili con il lavoro dipendente nel caso in cui le pensioni risultano liquidate con almeno 40 anni di contribuzione, utili per la misura, compresi i supplementi:

Per le pensioni di anzianità sia del FPLD che delle GSLA con qualsiasi decorrenza

dal 1° gennaio 1999, indipendentemente dal compimento dell’età, si applicano le trattenute previste per la pensione di vecchiaia.
Per i prepensionamenti del FPLD con qualsiasi decorrenza

dal 1° gennaio 1999, indipendentemente dal compimento dell’età, si applicano le trattenute previste per la pensione di vecchiaia.
Per le pensioni di invalidità e gli assegni di invalidità con qualsiasi decorrenza,

Per le pensioni ai superstiti con qualsiasi decorrenza,

Per le pensioni di vecchiaia con qualsiasi decorrenza,

dal 1° gennaio 1999, non ci sono variazioni.
IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

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