Home Pensioni Prestazioni legate al reddito Cumulo pensioni-reddito Norme Circolari Inps CI 1999 Circolare 118 del 25 maggio 1999
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Circolare 118 del 25 maggio 1999
Oggetto:
Articolo 77 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Disposizioni in materia di cumulo con i redditi da lavoro delle pensioni liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
SOMMARIO:
Sono state aggiornate le procedure di calcolo che determinano l’importo delle quote di pensione incumulabili con redditi da lavoro.
Con circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 sono state diramate le istruzioni relative all’applicazione dell’articolo 77 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
La nuova normativa prevede che, per le pensioni liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, le modalità previste per la determinazione della quota incumulabile al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, vengano applicate indipendentemente dal compimento dell’età.
1 –Calcolo delle quote incumulabili
Le procedure di calcolo sono state aggiornate e provvedono alla determinazione delle quote incumulabili sulla base delle nuove disposizioni per le pensioni liquidate o ricostituite a partire dal 18 maggio 1999.
Le modalità utilizzate dalla procedura di calcolo per la determinazione delle quote incumulabili riferite ai periodi successivi al 31 dicembre 1998, indipendentemente dalla decorrenza della pensione, sono riportate di seguito.
Per le pensioni in essere liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, per le quali viene operata direttamente la trattenuta per incumulabilità con il reddito da lavoro autonomo o con lavoro all’estero, le procedure centrali provvederanno alla rideterminazione delle quote incumulabili e all’inserimento del flag di "ricostituzione d’ufficio".
Per le pensioni per le quali non viene effettuata una trattenuta direttamente dalle procedure verranno aggiornati i dati delle trattenute nei campi GP5KD01, GP5KD02, GP5KD03. Per tali pensioni è inoltre prevista l’emissione di una comunicazione con l’indicazione dei nuovi importi di trattenuta
2 – Modalità di calcolo
2.1 –
Trattenuta per incumulabilità con il lavoro autonomo, per le pensioni di anzianità dei lavoratori dipendenti
Si riepilogano le modalità utilizzate dalle procedure per la determinazione delle quote incumulabili con il lavoro autonomo, per le pensioni di anzianità dei lavoratori dipendenti
Decorrenza
Requisito di vecchiaia al 31.12.94
Requisito di anzianità al 31.12.94
Requisito di anzianità al 30.9.96
Codice GP1AXE3
Compresa tra il 1° febbraio 95 e il 30 settembre 96
SI
SI
4
NO
NO
7
SI
NO
3
Compresa tra il 1° ottobre 96 e il 31 dicembre 97
SI
SI
SI
2
NO
NO
NO
7
SI
NO
NO
3
SI
SI
NO
4
SI
NO
SI
1
NO
NO
SI
5
Successiva al 31 dicembre 97
SI
3
NO
7
In presenza di ciascuno dei codici memorizzati nel campo GP1AXE3, le procedure operano come indicato nella seguente tabella
Decorrenza
Codice GP1AXE3
Anzianità
Al compimento dell'età prevista per la Vecchiaia
Pensione liquidata con 40 anni di contribuzione, utile per la misura, compresi i supplementi
dal 1.1.1999
Compresa tra 1° febbraio 95 e
30 settembre 96
4
Nessuna trattenuta
Nessuna trattenuta
Nessuna trattenuta
7
(Pensione -Minimo) / 2
(Pensione -Minimo) / 2
(Pensione -Minimo) / 2
3
(Pensione -Minimo) / 2
Nessuna trattenuta
Nessuna trattenuta
Compresa tra 1° ottobre 1996 e
31 dicembre 1997
2
Nessuna trattenuta
Nessuna trattenuta
Nessuna trattenuta
7
Fino al 12/97:
Pensione - quota contributiva
Da 1/98:
(Pensione -Minimo) / 2
(Pensione -Minimo) / 2
(Pensione -Minimo) / 2
3
Fino al 12/97:
Pensione - quota contributiva
Da 1/98:
(Pensione -Minimo) / 2
Nessuna trattenuta
Nessuna trattenuta
4
Fino al 12/97:
Pensione - quota contributiva
Da 1/98:
(Pensione -Minimo) / 2
Nessuna trattenuta
Nessuna trattenuta
1
(Pensione -Minimo) / 2
Nessuna trattenuta
Nessuna trattenuta
5
(Pensione -Minimo) / 2
(Pensione -Minimo) / 2
(Pensione -Minimo) / 2
Successiva al 31 dicembre 1997
3
(Pensione –Minimo) / 2
Nessuna trattenuta
Nessuna trattenuta
7
(Pensione -Minimo) / 2
(Pensione -Minimo) / 2
(Pensione -Minimo) / 2
Si ribadisce che deve essere acquisito rispettivamente nei campi "Requisito di vecchiaia al 31.12.94", "Requisito di anzianità al 31.12.94", "Requisito di anzianità al 30.9.96", il valore "SI" quando sono verificate le seguenti condizioni:
Requisito di vecchiaia al 31.12.94
lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia
Requisito di anzianità al 31.12.94
lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di anzianità
Requisito di anzianità al 30.9.96
lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 anni ovvero lavoratori che si pensionano con 40 anni di contribuzione
2.2 –
Trattenuta per incumulabilità con il lavoro autonomo, per le pensioni di anzianità dei lavoratori autonomi
Si riepilogano le modalità utilizzate dalle procedure per la determinazione delle quote incumulabili con il lavoro autonomo, per le pensioni di anzianità dei lavoratori autonomi
Decorrenza
Requisito di vecchiaia al 31.12.94
Requisito di anzianità al 31.12.94
Requisito di anzianità al 30.9.96
GP1AXE3
Compresa tra 1°febbraio 95 e 31 dicembre 96
SI
SI
4
NO
NO
7
SI
NO
3
Compresa tra 1° gennaio 1997 e
31 dicembre 1997
SI
SI
SI
2
NO
NO
NO
7
SI
NO
NO
3
SI
SI
NO
4
SI
NO
SI
1
NO
NO
SI
5
Successiva al
31 dicembre 1997
SI
3
NO
7
In presenza di ciascuno dei codici memorizzati nel campo GP1AXE3, le procedure operano come indicato nella seguente tabella
Decorrenza
GP1AXE3
Anzianità
Al compimento dell'età prevista per la Vecchiaia
Pensione liquidata con 40 anni di contribuzione, utile per la misura, compresi i supplementi
dal 1.1.1999
Compresa tra 1° febbraio 95 e
31 dicembre 96
4
Nessuna trattenuta
Nessuna trattenuta
Nessuna trattenuta
7
(Pensione -Minimo) / 2
(Pensione -Minimo) / 2
(Pensione -Minimo) / 2
3
(Pensione -Minimo) / 2
Nessuna trattenuta
Nessuna trattenuta
Compresa tra 1° gennaio 1997 e
31 dicembre 1997
2
Nessuna trattenuta
Nessuna trattenuta
Nessuna trattenuta
7
Fino al 12/97:
Metà pensione
Da 1/98:
(Pensione -Minimo) / 2
(Pensione -Minimo) / 2
(Pensione -Minimo) / 2
3
Fino al 12/97:
Metà pensione
Da 1/98:
Pensione – Minimo /2
Nessuna trattenuta
Nessuna trattenuta
4
Fino al 12/97:
Metà pensione
Da 1/98:
(Pensione -Minimo) / 2
Nessuna trattenuta
Nessuna trattenuta
1
(Pensione -Minimo) / 2
Nessuna trattenuta
Nessuna trattenuta
5
(Pensione -Minimo) / 2
(Pensione -Minimo) / 2
(Pensione -Minimo) / 2
Successiva al
31 dicembre 1997
3
(Pensione -Minimo) / 2
Nessuna trattenuta
Nessuna trattenuta
7
(Pensione -Minimo) / 2
(Pensione -Minimo) / 2
(Pensione -Minimo) / 2
Si ribadisce che deve essere acquisito rispettivamente nei campi "Requisito di vecchiaia al 31.12.94", "Requisito di anzianità al 31.12.94", "Requisito di anzianità al 30.9.96", il valore "SI" quando sono verificate le seguenti condizioni:
Requisito di vecchiaia al 31.12.94
lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia
Requisito di anzianità al 31.12.94
lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di anzianità
Requisito di anzianità al 30.9.96
lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 hanno raggiunto il requisito contributivo di 35 anni, unitamente a quello anagrafico di 55 anni
2.3 –
Trattenuta per incumulabilità con il lavoro autonomo, per i prepensionamenti
Si riepilogano le modalità utilizzate dalle procedure per la determinazione delle quote incumulabili con il lavoro autonomo, per i prepensionamenti
Decorrenza
Requisito di vecchiaia al 31.12.94
GP1AXE3
prepensionamento
Al compimento dell'età prevista per la Vecchiaia
Pensione liquidata con 40 anni di contribuzione, utile per la misura, compresi i supplementi
dal 1.1.1999
Compresa tra 1gennaio 95 e
30 settembre 96
SI
3
(Pensione -Minimo) / 2
Nessuna trattenuta
Nessuna trattenuta
NO
7
(Pensione -Minimo) / 2
(Pensione -Minimo) / 2
(Pensione -Minimo) / 2
Compresa tra 1° ottobre 1996 e
31 dicembre 1997
SI
3
Fino al 12/97:
Pensione - quota contributiva
Da 1/98:
(Pensione -Minimo) / 2
Nessuna trattenuta
Nessuna trattenuta
NO
7
Fino al 12/97:
Pensione - quota contributiva
Da 1/98:
(Pensione -Minimo) / 2
Fino al 12/97:
Pensione - quota contributiva
Da 1/98: (Pensione -Minimo) / 2
Fino al 12/97:
Pensione - quota contributiva
Da 1/98: (Pensione -Minimo) / 2
Successiva al
31 dicembre 1997
SI
3
(Pensione -Minimo) / 2
Nessuna trattenuta
Nessuna trattenuta
NO
7
(Pensione -Minimo) / 2
(Pensione -Minimo) / 2
(Pensione -Minimo) / 2
Si ribadisce che deve essere acquisito nel campo "Requisito di vecchiaia al 31.12.94", il valore "SI" quando si è verificata la seguente condizione:
Requisito di vecchiaia al 31.12.94
lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia
2.4 –
Trattenuta per incumulabilità con il lavoro autonomo, per le pensioni di vecchiaia
Si riepilogano le modalità utilizzate dalle procedure per la determinazione delle quote incumulabili con il lavoro autonomo, per le pensioni di vecchiaia
Decorrenza
Requisito di vecchiaia al 31.12.94
GP1AXE3
Successiva al 31 gennaio 1995
SI
2
Nessuna trattenuta
NO
1
(Pensione -Minimo) / 2
2.5 –
Trattenuta per incumulabilità con il lavoro autonomo, per l’assegno di invalidità e la pensione di invalidità
Per il momento non sono state apportate modifiche alle procedure per la determinazione delle quote incumulabili con il lavoro autonomo, per gli assegni di invalidità e le pensioni di invalidità.
2.6 –
Trattenuta per incumulabilità con il lavoro dipendente
Si riepilogano le modalità utilizzate dalle procedure per la determinazione delle quote incumulabili con il lavoro dipendente nel caso in cui le pensioni risultano liquidate con almeno 40 anni di contribuzione, utili per la misura, compresi i supplementi:
Per le pensioni di anzianità sia del FPLD che delle GSLA con qualsiasi decorrenza
dal 1° gennaio 1999, indipendentemente dal compimento dell’età, si applicano le trattenute previste per la pensione di vecchiaia.
Per i prepensionamenti del FPLD con qualsiasi decorrenza
dal 1° gennaio 1999, indipendentemente dal compimento dell’età, si applicano le trattenute previste per la pensione di vecchiaia.
Per le pensioni di invalidità e gli assegni di invalidità con qualsiasi decorrenza,
Per le pensioni ai superstiti con qualsiasi decorrenza,
Per le pensioni di vecchiaia con qualsiasi decorrenza,
dal 1° gennaio 1999, non ci sono variazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO