Eureka Previdenza

Anni praticantato promotori finanziari

(circ.89/1998)

Con circolare n. 17, punto 4, del 25 gennaio 1997, è stato precisato che ai soggetti di cui al comma 198 dell’art.1 della legge 662/1996, che svolgono attività in qualità di praticanti promotori finanziari ai sensi dell’art.8 del regolamento Consob n. 5388/1991, è consentita - all’atto dell’iscrizione all’Istituto - la facoltà di riscatto per i periodi di praticantato non coperti da contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici.

A scioglimento della riserva contenuta nella citata circolare, si evidenzia che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con decreto del 22 ottobre 1997 - pubblicato sulla G.U. n.263 dell’11 novembre 1997, ha dettato le modalità e termini d’esercizio della facoltà di riscatto attribuita ai promotori finanziari per gli anni di "praticantato".

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