Eureka Previdenza

Circolare 78 del 14 marzo 1992

Allegati 2
OGGETTO: Art.19 della legge 23 luglio 1991, n.223. Anticipazione del
pensionamento per vecchiaia dei lavoratori a tempo
parziale.
L'art. 19 della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante
"Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive delle Comunita' europee,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro" prevede, ricorrendo determinate condizioni, la possibilita'
di ottenere la pensione di vecchiaia prima del compimento dell'eta'
pensionabile da parte dei lavoratori che, rimanendo in servizio
presso la stessa impresa, concordino con il datore di lavoro la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
Ai fini dell'accertamento del diritto e della liquidazione
anticipata della pensione di vecchiaia prevista dalla norma citata
si forniscono le seguenti istruzioni.
1 - Condizioni oggettive
Possono ottenere la liquidazione anticipata della pensione
di vecchiaia i lavoratori dipendenti da imprese che:
a) siano beneficiarie da almeno ventiquattro mesi dell'intervento
straordinario di integrazione salariale;
b) abbiano stipulato con i sindacati dei lavoratori aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale
un contratto collettivo che preveda il ricorso al lavoro a tempo
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parziale al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione
del personale ovvero al fine di consentire l'assunzione di nuovo
personale.
Le imprese che si avvalgono della facolta' di ricorso al
lavoro a tempo parziale devono dare comunicazione all'I.N.P.S. e
all'Ispettorato del lavoro della stipulazione dei contratti e della
loro cessazione.
2 - Requisiti soggettivi
I lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al precedente
punto 1 hanno diritto alla liquidazione anticipata della pensione di
vecchiaia a condizione che:
a) abbiano un'eta' inferiore di non piu' di sessanta mesi rispetto a
quella pensionabile, e cioe' un'eta' non inferiore a 55 anni se
uomini e a 50 se donne;
b) abbiano perfezionato i requisiti di assicurazione e di
contribuzione per la pensione di vecchiaia, e cioe' 780
contributi settimanali effettivi, figurativi o volontari;
c) abbiano convenuto con il datore di lavoro, ai sensi del contratto
collettivo di cui alla lettera b) del precedente punto 1, il
passaggio al tempo parziale per un orario non inferiore a 18 ore
settimanali.
3 - Domanda del lavoratore. Autorizzazione dell'Ufficio regionale
del lavoro e della massima occupazione.
Il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia e'
riconosciuto a domanda dell'interessato.Il riconoscimento e'
subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio regionale
del lavoro e della massima occupazione.
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4 - Decorrenza della pensione
La pensione anticipata di vecchiaia decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
5 - Misura della pensione
Secondo quanto precisato alla lettera c) del precedente
punto 2 la liquidazione della pensione anticipata di vecchiaia
presuppone la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale.
Ne consegue che la misura della pensione deve essere
determinata a norma dell'art. 5, comma 11, del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863 (vedere circolare n. 53631 AGO - n. 818 R.C.V. del 24 dicembre
1986).
Il comma 5 dell'art. 19 stabilisce che, nel caso in cui il
lavoratore abbia convenuto con il datore di lavoro il passaggio a
tempo parziale per un orario inferiore alla meta' di quello
praticato in azienda, la retribuzione da assumere quale base di
calcolo per la determinazione della misura della pensione e', ove
piu' favorevole, quella dei periodi antecedenti la trasformazione
del rapporto da tempo pieno a tempo parziale.
Poiche' il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia e'
subordinato, tra le altre, alla condizione che il lavoratore abbia
convenuto con il datore di lavoro il passaggio a tempo parziale per
un orario non inferiore a diciotto ore settimanali, ne consegue che
la disposizione in esame trova applicazione allorche' l'orario di
lavoro convenuto, pur essendo inferiore alla meta' di quello
praticato in azienda, risulti non inferiore al predetto limite delle
diciotto ore settimanali.
In questa ipotesi, in ottemperanza al disposto del comma 5
sopracitato, e' necessario procedere ad un duplice calcolo della
retribuzione pensionabile;
- sulla base delle retribuzioni corrispondenti alle ultime 260
settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della
pensione secondo i criteri di cui al gia' citato art. 5, comma 11,
del D.L. n. 726/1984 convertito nella legge n. 863/1984;
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- sulla base delle retribuzioni corrispondenti alle ultime 260
settimane di contribuzione antecedenti la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Si procedera' quindi alla liquidazione della pensione sulla
base della retribuzione di importo piu' favorevole.
6 - Divieto di cumulo della pensione con la retribuzione.
Il comma 3 dell'art. 19 stabilisce che, agli effetti del
cumulo della pensione anticipata di vecchiaia con la retribuzione,
si applicano le norme relative alla pensione di anzianita' di cui
all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con eccezione della
retribuzione percepita nel periodo di anticipazione del trattamento
di pensione per il rapporto di lavoro trasformato in rapporto a
tempo parziale. In tal caso la pensione e' cumulabile entro i limiti
della mancata retribuzione corrispondente alle ore prestate in meno
a seguito della trasformazione del rapporto.
Per effetto della norma surriportata, il lavoratore, nel
periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione anticipata
di vecchiaia e quella di compimento dell'eta' pensionabile, puo'
cumulare con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di
lavoro dipendente un importo di pensione pari alla differenza tra il
trattamento retributivo che avrebbe percepito se avesse continuato a
lavorare a tempo pieno ed il trattamento retributivo effettivamente
percepito per il lavoro svolto a tempo parziale.
A far tempo dal compimento dell'eta' pensionabile deve
trovare integrale applicazione il divieto parziale di cumulo
previsto per le pensioni di vecchiaia.
7 - Revoca della pensione.
Il comma 4 dell'articolo 19 stabilisce che, in caso di
risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale ovvero di
ripristino nell'ambito della stessa impresa del rapporto di lavoro a
tempo pieno, il titolare della pensione anticipata di vecchiaia e'
tenuto a darne immediata comunicazione all'INPS ai fini della
conseguente revoca del trattamento pensionistico con decorrenza dal
mese successivo a quello in cui si e' verificata la risoluzione o il
ripristino del rapporto di lavoro originario.
Resta fermo che la risoluzione del rapporto a tempo
parziale o il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno
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comportano la revoca della pensione anticipata soltanto se
intervenuti anteriormente al compimento dell'eta' pensionabile.
8 - Misura della pensione di vecchiaia spettante ai lavoratori che
non hanno presentato domanda di pensione di vecchiaia
anticipata.
Come precisato al punto 5, il comma 5 dell'art. 19
stabilisce che, nel caso in cui il richiedente la pensione di
vecchiaia anticipata abbia convenuto con il datore di lavoro il
passaggio a tempo parziale per un orario inferiore alla meta' di
quello praticato in azienda, la retribuzione da assumere quale base
di calcolo della pensione e', ove piu' favorevole, quella dei
periodi precedenti la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale.
Lo stesso comma 5 dell'art. 19 stabilisce, all'ultimo
periodo, che la disposizione anzidetta deve trovare applicazione
anche nei confronti dei lavoratori che, pur trovandosi nelle
condizioni previste per la liquidazione anticipata della pensione di
vecchiaia, non si siano avvalsi di tale facolta' ed abbiano chiesto
la liquidazione della prestazione in questione con decorrenza
successiva a quella di compimento dell'eta' pensionabile.
In ottemperanza a tale disposizione, le Sedi, in presenza
di domande di pensione di vecchiaia presentate da lavoratori che non
si siano avvalsi della facolta' di ottenere la pensione anticipata,
determineranno la misura della prestazione secondo i criteri
illustrati al precedente punto 5.
9 - Segnalazione dei dati per la liquidazione delle pensioni
Ai fini della liquidazione delle pensioni interessate
all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 19, le Sedi
dovranno osservare le istruzioni che seguono.
9.1 - Per la liquidazione delle pensioni anticipate di vecchiaia il
cui diritto venga riconosciuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 19
devono essere segnalati nel primo e nel secondo sottocampo del campo
natura pensione, rispettivamente, il codice '1' ed il codice 'X'.
9.2 - Per la liquidazione delle pensioni per le quali trovi
applicazione, ai fini della determinazione della retribuzione
pensionabile, il comma 5 dell'articolo 19, deve essere segnalato
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come retribuzione pensionabile il piu' elevato dei valori ottenuti
applicando il duplice sistema di calcolo illustrato al punto 5.
10 - Comunicazioni per i pensionati
Per le pensioni anticipate di vecchiaia liquidate a norma
del comma 1 dell'articolo 19, dovra' essere inviata al pensionato
un'apposita comunicazione di accoglimento redatta secondo il testo
riportato nell'allegato 1 da inviare per conoscenza anche al datore
di lavoro.
Cio', sia al fine di richiamare l'attenzione del
pensionato sull'obbligo, previsto dal comma 4 dello stesso articolo
19, di dare immediata comunicazione all'INPS dell'eventuale
risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale ovvero del
ripristino, nell'ambito della stessa impresa, del rapporto di lavoro
a tempo pieno, sia per la richiesta delle informazioni necessarie a
determinare l'importo spettante a titolo di arretrati, tenuto conto
della particolare normativa in materia di cumulo delle pensioni in
argomento con la retribuzione.
A tal fine il mod. TE09 da inviare al pensionato dovra'
essere opportunamente integrato con la previsione dell'indicazione,
per i mesi di lavoro a tempo parziale svolto successivamente alla
data di decorrenza della pensione, dell'importo del trattamento
retributivo che per gli stessi mesi l'interessato avrebbe percepito
se avesse continuato a lavorare a tempo pieno.
11 - Applicazione del divieto di cumulo con la retribuzione
Per le pensioni anticipate di vecchiaia liquidate a norma
del comma 1 dell'articolo 19, le procedure automatizzate determinano
l'importo della trattenuta giornaliera con i criteri stabiliti in
via generale dall'art.22 della legge n.153 del 1969.
Pertanto, per l'applicazione dei particolari criteri in
materia di divieto di cumulo previsti dall'art.19, comma 3, per il
periodo di anticipazione della pensione a seguito della
trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale,
dovranno essere osservate le seguenti istruzioni.
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11.1 - Ai fini della determinazione dell'importo degli arretrati
spettanti per il periodo compreso tra la data di decorrenza della
pensione e quella di liquidazione della pensione stessa, le Sedi
opereranno attenendosi ai seguenti criteri.
L'importo del trattamento retributivo che il dipendente e'
venuto a perdere in ciascun mese per effetto della trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere
sottratto dall'importo lordo mensile della pensione. La differenza
cosi' ottenuta costituisce l'importo mensile di pensione non
cumulabile con la retribuzione.
11.2 - Per i periodi successivi alla liquidazione della pensione e
fino al compimento dell'eta' pensionabile, la determinazione
dell'ammontare della trattenuta per attivita' lavorativa sulla base
degli anzidetti criteri dovra' essere effettuata a cura dei datori
di lavoro.
A tale scopo e' stato predisposto il testo di circolare
riportato nell'allegato 2, che le Sedi avranno cura di riprodurre e
di distribuire alle aziende interessate.
12 - Modalita' di versamento delle trattenute di lavoro.
Le aziende che occupano lavoratori ai quali venga liquidata
la pensione anticipata di vecchiaia di cui all'articolo in esame
dovranno indicare sulla denuncia contributiva di Mod. DM10/2 le
trattenute operate sui trattamenti in questione, separatamente da
quelle previste dagli artt. 20 e 22 della legge 30 aprile 1969,
n.153.
A tal fine, le aziende, per tutto il periodo di
anticipazione del trattamento di pensione, per il versamento a mezzo
modello DM10 delle trattenute operate ai sensi del comma 3
dell'art.19, si atterranno alle seguenti modalita':
- esporranno l'importo delle trattenute in uno dei righi in bianco
dei quadri 'B-C' del Mod. DM10/2, nella colonna 'somme a debito
del datore di lavoro', facendolo precedere dalla dicitura 'TRATT.
ART. 19 L.223' e dal codice di nuova istituzione 'T300';
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- indicheranno nella casella 'numero dipendenti' il numero di
dipendenti pensionati ai quali si riferisce la trattenuta stessa.
Nessun dato dovra' invece indicato nelle caselle 'numero giornate' e
'retribuzioni'.
IL DIRETTORE GENERALE
BILLIA
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Allegato 1
Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale
Sede di
Ufficio Liquidazione Pensioni .................
Pensione Vo n................
Al Sig...................
......................
............
e, per conoscenza,
All'Azienda..............
............
OGGETTO: Comunicazione di liquidazione della pensione
Le comunico che la Sua domanda di pensione presentata il...........
e' stata accolta e che Le e' stata liquidata la pensione anticipata
di vecchiaia a norma dell'art. 19 della legge 23 luglio 1991, n.
223, con decorrenza dal....................
In base alle disposizioni della legge predetta, la Sua pensione e'
cumulabile con la retribuzione entro i limiti del trattamento
retributivo che Lei e' venuto a perdere a seguito della
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
Per il pagamento delle somme che Le spettano dalla decorrenza della
pensione a tutto il bimestre in corso, e' pertanto necessario che
Lei ci fornisca le notizie richieste con l'allegato modello
TE 09/TE 10, che La invito a restituire con urgenza, debitamente
compilate e sottoscritto.
Le ricordo che a norma del comma 4 dell'articolo 19 della legge
n.223, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo
parziale, ovvero di ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno
prima del compimento dell'eta' pensionabile, Lei e' tenuto a darne
immediata comunicazione all'INPS ai fini della conseguente revoca
del trattamento pensionistico con decorrenza dal mese successivo a
quello nel quale si e' verificata la risoluzione del rapporto di
lavoro o il ripristino del rapporto a tempo pieno.
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE DELLA SEDE
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Allegato 2
ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Sede di..........
AI DATORI DI LAVORO
A norma dell'art.19 della legge 23 luglio 1991, n.223, nei confronti
dei lavoratori cui sia stata liquidata la pensione di vecchiaia
prima del compimento dell'eta' pensionabile avendo convenuto con il
datore di lavoro, ai sensi del contratto collettivo aziendale, il
passaggio al tempo parziale per un orario non inferiore a diciotto
ore settimanali, il trattamento di pensione, limitatamente al
periodo di anticipazione, e' cumulabile con la retribuzione entro i
limiti della mancata retribuzione corrispondente alle ore prestate
in meno a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale.
In relazione a cio' i datori di lavoro che abbiano dipendenti ai
quali sia stata liquidata la pensione di vecchiaia per effetto della
norma sopra citata dovranno operare le trattenute nei confronti
degli stessi non nell'importo determinato da questo Istituto sulla
base della normativa generale che regola il divieto di cumulo della
pensione con la retribuzione, riportato nel Mod. O bis M e su Mod.
TE10, ma nel diverso importo che provvederanno a calcolare
attenendosi ai seguenti criteri.
Quantificato il trattamento retributivo che il dipendente e' venuto
a perdere in ciascun mese per effetto della trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il relativo
importo dovra' essere sottratto dall'importo lordo mensile della
pensione, rilevabile dal frontespizio del certificato di pensione di
modello 0 bis M in possesso del dipendente.
La somma residua andra' quindi divisa per 26 e il quoziente cosi'
ottenuto costituira' la trattenuta da effettuare in corrispondenza
di ciascuna giornata comunque retribuita del mese considerato.
Si precisa che a decorrere dal primo giorno del mese successivo a
quello di compimento dell'eta' pensionabile le trattenute per
attivita' lavorativa dovranno essere effettuate con le consuete
modalita' nell'importo indicato sul modello 0 bis M.
Si precisa altresi' che l'indicazione sulla denuncia contributiva di
Mod. DM10/2 delle trattenute operate sui trattamenti in questione in
applicazione del divieto di cumulo di cui al comma 3 e dell'art.19
deve essere operata separatamente da quella relativa alle trattenute
previste dagli articoli 20 e 22 della legge 30 aprile 1969, n.153.
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A tal fine, per tutto il periodo di anticipazione del trattamento di
pensione, per il versamento a mezzo modello DM10 delle trattenute
operate ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, dovranno essere
osservate le seguenti modalita':
- l'importo delle trattenute in questione deve essere esposto in uno
dei righi in bianco dei quadri "B-C" del Mod. DM10/2, nella
colonna "somme a debito del datore di lavoro", facendolo precedere
dalla dicitura "TRATT. ART. 19 L.223" e dal codice "T300";
- nella casella "numero dipendenti" deve essere indicato il numero
di dipendenti pensionati cui si riferisce la trattenuta stessa.
Nessun dato deve essere indicato nelle caselle "numero giornate" e
"retribuzioni".

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