Eureka Previdenza

Circolare 315 del 30 novembre 1994

OGGETTO: Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Riflessi della nuova disciplina in materia di pensio-
namento per vecchiaia sui trattamenti pensionistici
anti-cipati dei lavoratori dipendenti da imprese che
abbiano stipulato contratti a norma delle leggi n.863
del 1984 e n.223 del 1991.
A seguito dell'emanazione del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.503, sono emerse talune problematiche in ordine al
coordinamento della disciplina in materia di pensionamento per
vecchiaia introdotta dallo stesso decreto con la normativa
contenuta nell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1984, n. 863,
e nell'articolo 19 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in
materia di pensionamento anticipato di vecchiaia dei lavora-
tori dipendenti da imprese destinatarie di tale normativa .
Le anzidette problematiche sono state prospettate al Ministero
del Lavoro e della Previdenza sociale.
In conformita alle indicazioni fornite dal predetto Ministero,
si illustrano i criteri per l'applicazione della richiamata
normativa tenuto conto delle innovazioni di cui al decreto
n.503.
PARTE PRIMA
PENSIONAMENTI ANTICIPATI A NORMA DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE
19 DICEMBRE 1984, N. 863
1 - REQUISITI PER IL DIRITTO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO DI
VECCHIAIA
L'articolo 2 della legge n. 863 dispone che i lavora-tori
dipendenti da imprese che abbiano stipulato contratti di
solidarieta' hanno diritto al pensionamento anticipato di
vecchiaia a condizione che abbiano un'eta inferiore di non piu
di 24 mesi rispetto a quella prevista per la pensione di
vecchiaia ed abbiano maturato i requisiti minimi di contribu-
zione richiesti per la pensione di vecchiaia.
Considerato che per effetto delle disposizioni di cui al
decreto n. 503 dall'anno 1994 l'eta pensionabile viene gra-
dual-mente elevata, i lavoratori in parola, per essere ammessi
al trattamento anticipato debbono aver com-piuto, alla data di
presentazione della domanda, un'eta infe-riore di non piu di 24
mesi rispetto a quella richiesta per la pensione di vecchiaia
e debbono aver perfezionato i requisiti di assicura-zione e di
contribuzione previsti dal decreto n.503 alla stessa data.
Per quanto riguarda la cessazione del rapporto di lavoro
dipendente, richiesta dall'articolo 1, comma 7, del decreto
n.503 del 1992 ai fini dell'ammissione al pensionamento per
vecchiaia, va considerato che per i lavoratori ammessi al
pensionamento anticipato l'ar-ticolo 2 della legge n. 863
stabilisce espressamente che, relativamente al periodo di
anticipazione, il trattamento di pensione e cumu-labile con la
retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al
trattamento retributivo perso al momento della trasformazione
del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, ferma restando
negli altri casi la disciplina sul cumulo di cui agli articoli
20 e 21 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Attesa la specificita della disciplina dettata dalla legge per
il riconoscimento del trattamento in parola, basato proprio
sulla prosecuzione del rapporto di lavoro sia pure ad orario
ridotto, ne consegue che la condizione della cessazione
dell'attivita' lavo-rativa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto n.503 non e richiesta ai fini del diritto al pensiona-
mento anticipato di vecchiaia in parola.
2 - DURATA DEL PERIODO DI ANTICIPAZIONE
Per quanto riguarda il periodo di anticipazione, la relativa
durata viene a cessare con il compimento dell'eta pensionabile
richiesta in via normale nell'anno di ammissione al pensiona-
mento anticipato.
Ne consegue che per coloro che, ad esempio, siano stati ammessi
al pensio-namento anticipato su domanda presentata entro l'anno
1993 il periodo di anticipazione viene a cessare con il compi-
mento del 60 anno di eta, per gli uomini, del 55 anno di eta,
per le donne.
Al compimento dell'eta pensionabile richiesta in via normale
nell'anno di ammissione al pensionamento anticipato, il trat-
tamento pensionistico deve continuare ad essere corrisposto
indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Dalla stessa data deve trovare applicazione il regime generale
in materia di cumulo della pensione di vecchiaia con i redditi
di lavoro.
PARTE SECONDA
PENSIONAMENTI ANTICIPATI A NORMA DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE
23 LUGLIO 1991, N. 223.
1 - REQUISITI PER IL DIRITTO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO DI
VECCHIAIA
L'articolo 19 della legge 23 luglio 1991, n. 223, modificato
dall'articolo 5 della legge 19 luglio 1993, n. 236, dispone che
i lavo-ratori dipendenti da aziende che si avvalgono della
facolta di ricorso al lavoro a tempo parziale hanno diritto
alla pensione antici-pata di vecchiaia a condizione, tra
l'altro, che abbiano un'eta inferiore di non piu di 60 mesi
rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia ed
un'anzianita contributiva non inferiore a 15 anni.
Considerato che per effetto delle disposizioni di cui al
decreto n.503 dall'anno 1994 l'eta pensionabile viene gradual-
mente elevata, i lavoratori in parola per essere ammessi al
pensionamento anticipato debbono aver com-piuto alla data di
presentazione della domanda un'eta infe-riore di non piu di 60
mesi rispetto a quella richiesta alla stessa data per la
pensione di vecchiaia dal decreto n.503.
Il requisito contributivo minimo, stante la specifica indica-
zione della norma, resta confermato nei 15 anni stabiliti
dall'ar-ticolo 19 della legge n. 223 del 1991.
Per quanto riguarda la cessazione del rapporto di lavoro
dipendente, richiesta dall'articolo 1, comma 7, del decreto
n.503 del 1992 ai fini dell'ammissione al pensionamento per
vecchiaia, va considerato che il comma 3 dell'articolo 19
della legge n.223 stabilisce che, agli effetti del cumulo della
pensione anticipata di vecchiaia con la retri-buzione, si
applicano le norme relative alla pensione di anzianita di cui
all'articolo 22 della legge n. 153 del 1969, con eccezione
della retribuzione percepita nel periodo di anticipazione del
trattamento di pensione per il rapporto di lavoro trasformato
in rapporto a tempo parziale. In tal caso la pensione e cumul-
abile entro i limiti della mancata retri-buzione corri-spon-dente
alle ore prestate in meno a seguito della trasforma-zione del
rapporto.
Pertanto, per espressa previsione normativa, tali pensionati,
nel periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione
anticipata di vecchiaia e quella di compimento dell'eta pen-
sionabile, possono cumulare con la retri-buzione percepita in
costanza di rapporto di lavoro un importo di pensione pari alla
differenza tra la retribuzione che avrebbero percepito conti-
nuando a lavorare a tempo pieno e il trattamento retributivo
effettivamente percepito per il lavoro prestato a tempo par-
ziale.
Attesa la specificita della disciplina dettata dalla legge per
il riconoscimento del trattamento in parola, basato proprio
sulla prosecuzione del rapporto di lavoro sia pure ad orario
ridotto, ne consegue che la cessazione dell'attivita lavorativa
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto n.503 non e ri-
chiesta ai fini del diritto al pensionamento anticipato di
vecchiaia in parola.
2 - DURATA DEL PERIODO DI ANTICIPAZIONE
Per quanto riguarda il periodo di anticipazione, la relativa
durata viene a cessare con il compimento dell'eta pensionabile
richiesta in via normale nell'anno di ammissione al pensiona-
mento anticipato.
Al compimento della predetta eta, il trattamento pensionistico
deve continuare ad essere corrisposto indipendentemente dalla
cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che la
risoluzione del rapporto a tempo parziale o il ripristino del
rapporto di lavoro a tempo pieno intervenuti anteriormente al
compimento dell'eta pensionabile comportano la revoca della
pensione anticipata, come espressamente previsto dall'articolo
19 della legge n.223 del 1991.
Dalla data di compimento della "normale" eta pensionabile deve
inoltre trovare applicazione il regime generale in materia di
cumulo con i redditi da lavoro.
Si precisa che i trattamenti anticipati di vecchiaia da liqui-
dare a norma dell'articolo 2 della legge n. 863 del 1994 e
dell'articolo 19 della legge n.223 del 1991, essendo subordi-
nati al raggiungimento, da parte del lavoratore, di un'eta
prestabilita, non rientrano nel blocco dei pensionamenti
anticipati disposto dal decreto legge 28 settembre 1994, n.553.
Cio alla stregua delle precisazioni fornite dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale con riferimento ai tratta-
menti anticipati a carico dei Fondi speciali di previdenza
gestiti dall'Istituto. Si veda, al riguardo, la circolare
n.290, parte quarta, del 4 novembre 1994, trasmessa con
messaggio n.37372 in pari data.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

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